COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE S.S. TAVOLARA E DELLA SOCIETA’ S.S. TAVOLARA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE S.S. TAVOLARA E DELLA SOCIETA’ S.S. TAVOLARA. La Procura Federale ha deferito il Presidente della Società S.S. Tavolara e la Società S.S. Tavolara per rispondere: 1) il signor Pitta Giovanni Antonio, Presidente della S.S. Tavolara Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3, e dell’art.8, commi 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione anche all’art.94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n° 1 del 29.10.2011, emessa all’esito del contenzioso fra le predetta società sportiva ed il proprio allenatore, signor Mariani Massimo, peraltro provvedendo a trasmettere, in data 24.02.2012, nel tentativo da fare risultare adempiuto il suddetto obbligo, una dichiarazione del tecnico, datata 08.10.2009, nella quale (il Mariani) attesta di aver ricevuto la somma di Euro 15.000.00 per l’anno 2010/2011, dichiarazione evidentemente da riferirsi alla stagione sportiva 2009/2010; e per essersi rifiutato, infine, di sottoscrivere il verbale relativo alla propria audizione da parte del rappresentante della Procura Federale, nella circostanza predisposto da quest’ultimo, come meglio esplicitato nella parte motiva. 2) La S.S. Tavolara Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del C.G.S., in conseguenza delle infrazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste della Procura Federale nei confronti della S.S. Tavolara: Euro 3.500,00 d’ammenda e 2 punti di penalizzazione, e nei confronti del Presidente, Pitta Giovanni Antonio: sette mesi di inibizione e constatato che dagli atti emerge chiaramente che la S.S. Tavolara non ha provveduto al pagamento degli emolumenti pattuiti per la stagione sportiva 2010/2011 al proprio allenatore Mariani Massimo, circostanza che emerge dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo, assolutamente credibili, anche se in contrasto con quella fornita dalla società che appaiono assolutamente inverosimili in quanto riportano una data di molto antecedente rispetto al periodo nel quale il Mariani avrebbe dovuto percepire il proprio corrispettivo. Sulla base di quanto sopra, in considerazione del comportamento del legale rappresentante della S.S. Tavolara ritiene che la sanzione richiesta nei confronti di quest’ultimo debba considerarsi congrua. Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA di: 1) infliggere al signor Pitta Giovanni Antonio l’inibizione per mesi sette; dichiara non doversi procedere nei confronti della Società S.S. Tavolara in quanto la stessa, a far data dal 20.08.2012 ha cessato l’attività e quindi non fa più parte dei quadri federali.
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