COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO NARCAO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 02.11.2012. Gara Arbus / Atletico Narcao del 28.10.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO NARCAO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 02.11.2012. Gara Arbus / Atletico Narcao del 28.10.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la ricorrente ASD Atletico Narcao impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Marongiu è stato squalificato per cinque giornate perché a fine gara, nel tragitto verso gli spogliatoi, colpiva il direttore di gara con una gomitata che lo raggiungeva in prossimità della regione lombare causandogli dolore moderato. La ricorrente, nei motivi del gravame, chiede la riduzione della squalifica in primo luogo, perché il Marongiu avrebbe urtato l’arbitro, ma involontariamente, a causa di una spinta ricevuta da un compagno di squadra, ed in secondo luogo, perché il direttore di gara non manifestava alcun dolore. La Commissione, letti gli atti e le carte procedimentali, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale in effetti si desume la circostanza che a fronte della dichiarazione dell’arbitro che asseriva di essere stato colpito volontariamente, assumeva al tempo stesso di essere stato colpito alle spalle e di aver riconosciuto il Marongiu perché l’unico che poi gli era transitato davanti, passandogli accanto sulla sinistra; ne deriva che l’arbitro evince che a colpirlo era stato il Marongiu in un secondo tempo, di talchè non può sapere se era stato colpito volontariamente; ciò avvalora oltremodo perlomeno in formale dubitativa, quanto assunto dall’impugnante allorchè spiega che il Marongiu colpisce l’arbitro senza volerlo, siccome spinto da un compagno. Tale fattore attenuante, unito alla circostanza che l’arbitro aveva sentito un dolore moderato porta quest’organo disciplinare a ritenere quale sanzione più adeguata al fatto accidentale la squalifica per tre gare. Per tutte queste ragioni, la Commissione in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione delle giornate di squalifica per tre gare. Dispone il non addebito della tassa e la sua contestuale restituzione.
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