COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. BAUNESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 dell’8 novembre 2012. Gara Baunese / Orani del 04.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. BAUNESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 dell’8 novembre 2012. Gara Baunese / Orani del 04.11.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Baunese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Muggianu è stato squalificato per tre gare perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica perché la condotta pur non negata, non è stata reiterata. La Commissione, letti gli atti ed il referto arbitrale, delibera di respingere il ricorso; la sanzione è infatti adeguata al fatto ad essa del tutto proporzionata, di talchè essa non può essere ridotta. Per queste ragioni la Commissione conferma il provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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