COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ISILI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 25.10.2012. Gara Isili / Sanluri del 20.10.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ISILI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 25.10.2012. Gara Isili / Sanluri del 20.10.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Isili ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata irrogata la perdita della partita a carico della società Isili, perché la causa della sua sospensione è stata da loro ingenerata; nonché avverso le squalifiche del giocatore Casu Andrea per cinque gare, Onnis per quattro gare e Atzori, Manca e Piras per tre gare. La Commissione, letti gli atti e sentiti il direttore di gara – che ha ribadito il contenuto del proprio referto – ed il rappresentante della società Isili che richiedeva la ripetizione della gara, non sussistendo motivi per la sua sospensione, nonché la riduzione delle squalifiche dei propri giocatori, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale e delle carte procedimentali emergono tutte le ragioni ed i motivi per i quali l’arbitro ha sospeso la partita, pacificamente in virtù di una condotta dei calciatori dell’Isili, di talchè la gara non può essere ripetuta e deve venire irrogata la perdita della stessa a carico della reclamante. Ciò nondimeno per quanto concerne le condotte dei calciatori squalificati, si evidenzia che tutti i giocatori pur avendo proferito ingiurie e minacce ed aver di fatto impedito la prosecuzione della gara con comportamenti meritevoli di sanzione non sono sfociate in atti di violenza, di talchè tutte le squalifiche per i cinque tesserati in esame, devono essere commisurate ai fatti e quantificate in tre giornate di squalifica ciascuno. Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione per i giocatori Casu e Onnis delle giornate di squalifica a tre giornate, conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa e la sua contestuale restituzione.
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