COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso P.G.S. Lastimma Don Bosco Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 – Squalifica 4 giornate giocatore Mamerti Giacomo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso P.G.S. Lastimma Don Bosco
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/11/2012 – Squalifica 4 giornate giocatore Mamerti Giacomo – Campionato di 2^ Categoria
La Società P.G.S. Lastimma Don Bosco ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/11/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Mamerti Giacomo : “due giornate per l’espulsione per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e due giornate perché prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo e minaccioso.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Lastimma Don Bosco;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al giocatore Mamerti appare assolutamente congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Lastimma Don Bosco;
- di confermare la sanzione della squalifica per 4 giornate a carico del calciatore Mamerti Giacomo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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