COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Blucerchiati 2004 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 38 del 31/10/2012 – Inibizione sino al 30/4/2013 Dirigente Tugnolo Virginio; Ammenda € 80,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso F.C. Blucerchiati 2004
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 38 del 31/10/2012 – Inibizione sino al 30/4/2013 Dirigente Tugnolo Virginio; Ammenda € 80,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale, non prende in esame il ricorso presentato dalla Società F.C. Blucerchiati 2004 relativo ai provvedimenti sanzionatori su indicati e lo dichiara inammissibile;
considerato che il ricorso é stato proposto dieci giorni dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 38 e quindi chiaramente fuori termine (v. art. 46, p. 4 del Codice di Giustizia Sportiva);
ritenuto pertanto che l’impugnazione é inammissibile
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla F.C. Blucerchiati 2004;
- di confermare l’inibizione fino al 30/4/2013 a carico del Dirigente Tugnolo Virginio;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società F.C. Blucerchiati 2004;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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