COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Calcio Fossalunga Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale della Delegazione di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 31/10/2012 – Squalifica sino al 20/11/2012 allenatore Frare Luca – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Calcio Fossalunga Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale della Delegazione di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 31/10/2012 – Squalifica sino al 20/11/2012 allenatore Frare Luca - Campionato Juniores Provinciale La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile l’opposizione, trasmessa per competenza dalla Delegazione Provinciale di Treviso, presentata dall’A.C.D. Calcio Fossalunga e relativa alla squalifica sino al 20/11/2012 a carico dell’allenatore Frare Luca. Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Frare Luca non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (provvedimento non superiore a un mese). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.C.D. Calcio Fossalunga; - di confermare l’inibizione sino al 20/11/2012 a carico dell’allenatore Frare Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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