COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.D. Polisportiva San Michele Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 24/10/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatori Diop Mamadou e Tulbure Dumitru – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.D. Polisportiva San Michele Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 24/10/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatori Diop Mamadou e Tulbure Dumitru – Campionato Allievi Provinciale La Società Polisportiva San Michele ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 21 del 24/10/2012 con le quali ha adottato la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico dei giocatori Diop Mamadou e Tulbure Dumitru : “per aver colpito un giocatore avversario con un pugno ed una testata a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.D. Polisportiva San Michele; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato integralmente quanto riferito sul referto di gara e relativo supplemento; reputate congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di prima istanza a carico dei giocatori indicati in epigrafe; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.D. Polisportiva San Michele; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico dei calciatori Diop Mamadou e Tulbure Dumitru; - di introitare la tassa reclamo versata.
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