COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Elleesse La Loggia Costr. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Petra Malo – Elleesse La Loggia Costr. del 30/09/2012 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 14.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Elleesse La Loggia Costr. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Petra Malo – Elleesse La Loggia Costr. del 30/09/2012 – Campionato di Promozione La Società U.S.D. Elleesse La Loggia Costr. ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 17/10/2012 con la quale ha adottato la sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine per 0-3 per i seguenti motivi : “il G.S. ha accolto il reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto inoltrato da parte della società Petra Malo. La Soc. Petra Malo ha lamentato l’inosservanza del regolamento del campionato di Promozione in quanto dal 16' del 2°tempo la Soc. Elleesse La Loggia Costr. avrebbe schierato in campo solo due dei giocatori cosiddetti "giovani", avendo sostituito il giocatore n.9 classe 1994 con il giocatore n. 15 Idrizoski Jasmin (classe 1992) e schierando solo i giocatori n. 13 classe 1995 e n. 14 classe 1994. La società Elleesse La Loggia Costr. ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, deducendo a propria giustificazione un errore di compilazione della distinta di gioco: il n. 15 subentrato sarebbe stato il giocatore Idrizoski Sefkija (classe 1994) e non il fratello Jasmin (classe 1992) riportato in distinta. Dal referto arbitrale non emerge nulla in merito all'asserito scambio di persona, mentre si é rilevato l'inosservanza sollevata dalla Soc. Petra Malo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Elleesse La Loggia Costr.; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società Elleesse La Loggia Costr; sentita l’intera terna arbitrale che ha riferito di aver provveduto ai rituali controlli sull’identità dei giocatori prima dell’avvio della gara; considerato il fatto che il nominativo del giocatore IDRIZOSKI JASMIN risultava sia dal cartellino del calciatore, sia dalla distinta di gioco; considerato altresì che all’appello il calciatore n. 15 ha risposto dichiarando la presenza di IDRIZOSKI JASMIN; preso atto, infine, che il riconoscimento fotografico esperito dalla C.D.T. per completezza non ha sortito alcun risultato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.C.D. Elleesse La Loggia Costr.; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.C.D. Elleesse La Loggia Costr. per l’incontro oggi presa in esame che viene omologato c.s. : Petra Malo-Elleesse La Loggia Costr. 3 – 0; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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