F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012 (608) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI, FRANCESCO GHELFI, GIUSEPPE VITALE, GIAMPIERO TANSINI, FRANCO SOLDATI, FRANCO COLLAVINO, CONCETTA ANTONIA ANGELA FAZZARI, ROSELLA SENSI, FABIO ZAMBLERA, OSCAR BREVI, LUIGI MARTINELLI, REGGINA CALCIO, UDINESE CALCIO, MODENA FC, PIACENZA FC, UC SAMPDORIA, US CITTÁ DI PALERMO • (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09- 10/SP/dl del 27.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012 (608) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI, FRANCESCO GHELFI, GIUSEPPE VITALE, GIAMPIERO TANSINI, FRANCO SOLDATI, FRANCO COLLAVINO, CONCETTA ANTONIA ANGELA FAZZARI, ROSELLA SENSI, FABIO ZAMBLERA, OSCAR BREVI, LUIGI MARTINELLI, REGGINA CALCIO, UDINESE CALCIO, MODENA FC, PIACENZA FC, UC SAMPDORIA, US CITTÁ DI PALERMO • (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09- 10/SP/dl del 27.6.2012). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: • Sig. Pasquale FOTI, Presidente della REGGINA CALCIO Spa; • Sig.ra Concetta Antonia Angela FAZZARI, segretaria del settore giovanile della REGGINA CALCIO Spa; Per rispondere il primo di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. La seconda della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS per aver palesemente dichiarato, durante l'audizione resa innanzi la Procura federale, circostanze non veritiere in ordine alla costituzione e gestione della Società Reggina Service Srl - ora Reser Srl anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Società Reggina Calcio Spa. • Sig. Francesco GHELFI, Amministratore delegato dell'EMPOLI FOOTBALL CLUB Spa; • Sig. Giuseppe VITALE, Direttore sportivo dell'EMPOLI FOOTBALL CLUB Spa per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Paolo TOCCAFONDI, attuale Amministratore delegato dell'AC PRATO 1908 Spa; • Sig. Alessio VIGNOLI, Segretario dell'AC PRATO 1908 Spa; • Sig. Mario MASINI, Direttore sportivo dell'AC PRATO 1908 Spa; Per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. Masini e Vignoli inoltre della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e 8, comma 1, CGS, tuttora vigente, per aver reiteratamente omesso di trasmettere alla Procura Federale gli atti e i documenti richiesti, sottoscrivendo al contrario, alternativamente, dichiarazioni non veritiere, poi inviate allo stesso Ufficio Federale. • Sig. Giorgio LUGARESI, Presidente del CESENA CALCIO Spa al tempo dei fatti in contestazione; • Sig. Roberto BENIGNI, Presidente dell'ASCOLI CALCIO 1898 Spa; • Sig. Gianpiero TANSINI, responsabile amministrativo dell'ASCOLI CALCIO 1898 Spa al tempo dei fatti in contestazione; per rispondere di diverse violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Pietro LO MONACO, Amministratore delegato del CALCIO CATANIA Spa per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Franco SOLDATI, Presidente dell'UDINESE CALCIO Spa; • Sig. Franco COLLAVINO, dirigente dell'UDINESE CALCIO Spa, per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. LUCA BARALDI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società MODENA F.C. Spa; • Sig. Maurizio RICCARDI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società PIACENZA F.C. Spa; •16. Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società U.C. SAMPDORIA Spa; • Sig.ra Rosella SENSI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società A.S. ROMA Spa; • Sig. Adriano GALLIANI, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dell’A.C. Milan SpA.; • Sig. Gabriele VALENTINI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della A.C. CESENA Spa; • Sig. Marco SEMPRINI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della A.C. CESENA Spa; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Tullio TINTI, Agente con licenza rilasciata dalla FIGC; Per rispondere di numerosissime e reiterate violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. TIBERIO CAVALLERI, Agente con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Davide TORCHIA, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Giorgio ZAMUNER, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Ernesto RANDAZZO, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Marco Antonio DE MARCHI, all’epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; Per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. Inoltre Tullio TINTI, Tiberio CAVALLERI, Davide TORCHIA, Giorgio ZAMUNER, Ernesto RANDAZZO, Marco Antonio DE MARCHI, Agenti calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., in concorso tra loro della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 9 del CGS per essersi di fatto associati al solo fine di espletare incarichi in conflitto di interesse e, comunque in violazione ed elusione della normativa federale e di settore, con l’aggravante, per il solo TINTI, di aver promosso, costituito e gestito l’intera associazione ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso art. 9 del CGS, il tutto come meglio specificato nell’ atto di deferimento; Tullio TINTI, Pasquale FOTI, Maria Concetta Angela FAZZARI, in concorso tra loro della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 9 del CGS per essersi di fatto associati al fine di commettere illeciti consistenti nel pagamento in favore delle diverse Società appartenenti al gruppo G. di numerose fatture per operazioni inesistenti da parte della REGGINA service – RESER Srl al fine di trarne comunque profitto a danno della stessa Società; • Sig. Stefano CASTELNOVO, all’epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Vinicio FIORANELLI, all’epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione svizzera; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. UMBERTO DEL CORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società FOGGIA CALCIO e PERUGIA CALCIO Spa; • Sig. Fabio ZAMBLERA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società UC SAMPDORIA Spa e AS ROMA Spa; per rispondere di violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 83 comma 1 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Aimo DIANA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società U.S. CITTA’ DI PALERMO Spa; • Sig. Gionatha SPINESI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società CATANIA CALCIO Spa; • Sig. Simone CALVANO, all’epoca dei fatti tesserato della Società AC MILAN Spa; • Sig. Oscar BREVI, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa; • Sig. Luigi MARTINELLI, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Le Società REGGINA CALCIO Spa, AC CESENA Spa, MODENA FC Spa, UDINESE CALCIO Spa, PIACENZA CALCIO Spa, AC MILAN Spa, UC SAMPDORIA Spa, AS ROMA Spa, AC PRATO 1908 Spa, US CITTÁ DI PALERMO Spa; ai sensi della dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva, per rispondere delle azioni e dei comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dai rispettivi tesserati. I difensori del Sig. Franco Soldati e della Società Udinese Calcio Spa hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congrua. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i difensori del Signor Franco Soldati e della Società Udinese Calcio Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: ▪ per il Sig. Franco Soldati, applicazione ex art. 23 CGS della inibizione di mesi 10 (dieci); ▪ per la Società Udinese Calcio Spa, applicazione ex art. 23 CGS, della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 10 (dieci) al Signor Franco Soldati; ▪ ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per la Società Udinese Calcio Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. La Commissione disciplinare nazionale rinvia per il prosieguo del dibattimento e per la successiva camera di consiglio alla riunione del 29 novembre 2012 ore 11.30.
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