F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MUSSO (Presidente della Società USD Noto), Società USD NOTO • (nota n. 1751/496pf11-12/AM/ma del 1.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 16 Novembre 2012
(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MUSSO (Presidente della Società USD Noto), Società USD NOTO • (nota n. 1751/496pf11-12/AM/ma del 1.10.2012).
Con atto del 01/10/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• il Sig. Musso Giovanni, Presidente, della Società USD Noto;
• la Società USD Noto;
per rispondere:
il Sig. Musso Giovanni, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 94 comma 1 lettera a) delle NOIF e 8 comma 6 del CGS, per avere pattuito con l’allenatore Lombardo un accordo economico occulto, inerente alle prestazioni sportive di quest’ultimo, per un importo superiore a quello ufficialmente siglato e depositato in Lega e per avere corrisposto al medesimo un compenso a “nero” di € 23.000,00 (€ ventitremila/00) nonché della violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, per avere eluso il vincolo di giustizia, così come descritto nella parte motiva; la Società della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazione ascritta al proprio Presidente ed al proprio allenatore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Musso Giovanni e la Società USD Noto, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Musso Giovanni e la Società USD Noto, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Musso, sanzione dell’inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 12 (dodici); pena base per la Società USD Noto, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) oltre all’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 12 (dodici) al Signor Giovanni Musso;
▪ penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società USD Noto. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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