F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente della Società SSD Futsal TSC & Preci), DAMIANO BASILE (Segretario della Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota n. 120/575 pf11-12/GT/dl del 6.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012
(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente della Società SSD Futsal TSC & Preci), DAMIANO BASILE (Segretario della Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota n. 120/575 pf11-12/GT/dl del 6.7.2012).
Con provvedimento del 06/07/2012, il Vice Procuratore Federale, a seguito di un esposto formulato dal Sig. Giancarlo Franceschini e meglio individuato in atti, ha deferito, con riferimento ad alcune asserite gravi irregolarità riscontrate nei documenti e nelle procedure di affiliazione (rectius associazione) alla Lega Nazionale Dilettanti (Divisione Calcio a 5)
della SSD Futsal TSC & Preci, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, il Sig. Raffaele Basile, Presidente della SSD Futsal TSC & Preci, il Sig. Damiano Basile, Segretario della SSD Futsal TSC & Preci, nonché la SSD TSC Futsal & Preci, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, in via congiunta, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- 12 (dodici) mesi di inibizione a carico del Sig. Raffaele Basile;
- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Damiano Basile;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico della SSD TSC Futsal & Preci.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'attività inquirente condotta dalla Procura federale, le responsabilità ascritte ai soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare emergono in maniera evidente. Invero, nello specifico, i comportamenti individuati a carico dei deferiti e ritenuti disciplinarmente rilevanti trovano ampio e adeguato riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dai Signori Ferrini, Franceschini, Guagnetti, Piersigilli e Schiavoncini ma perfino nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio sia dal Sig. Raffaele Basile che dal Sig. Damiano Basile, ovvero proprio dai medesimi deferiti. Trattasi di affermazioni connotate da tratti ondivaghi, incerti sia nella precisa individuazione dei fatti sia nella delucidazione richieste in ordine a talune circostanze, oltre che contraddittori nel loro complesso, anche in relazione ad altre dichiarazioni acquisite, tali, quindi, da non poter far ritenere veritiere le predette affermazioni. Sia sufficiente considerare, per quel che più interessa in questa sede, come con riferimento alla data di prima convocazione assembleare della Società di nuova costituzione (04/07/2011), fissata ai fini della formale attribuzione delle cariche sociali, mentre il Sig. Raffaele Basile e il Sig. Damiano Basile hanno riferito della presenza di tutti i soggetti indicati nel foglio di censimento che avrebbe dovuto essere ratificato e formalizzato in assemblea (compresi i Sigg. Ferrini, Franceschini, Guagnetti e Piersigilli, tutti appartenenti al gruppo Sporting Torrino i quali avevano attivato e concretizzato le trattative per la fusione con la Società dei Sigg. Basile, il Futsal Preci), il Sig. Schiavoncini (anch'egli parte del gruppo Sporting Torrino), di contro, presente al richiamato consesso, ha riferito l'esatto contrario, ovvero che degli indicati quattro soggetti nessuno aveva presenziato all'assemblea societaria; addirittura, tra i documenti in atti ve ne é uno che comprova inconfutabilmente l'assenza del Sig. Franceschini, il quale, alla data e all'ora dell'assemblea societaria del 04/07/2011, risultava impegnato e presente nel proprio luogo di lavoro, senza considerare che questi, al pari degli altri tre del gruppo Sporting Torrino, in effetti, non ha mai ricevuto alcun formale avviso di convocazione.
Infatti, al riguardo, il Sig. Raffaele Basile ha ammesso di non aver mai inviato alcuna convocazione ma di avervi provveduto telefonicamente nei riguardi di tutti gli interessati, nonostante lo Statuto societario di nuova predisposizione ne disciplinasse il formale invio 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea; il Sig. Damiano Basile, invece, ha affermato di supporre che il padre (Sig. Raffaele Basile) avesse effettuato le convocazioni ma di non averne ricevuta alcuna, al pari del resto degli appartenenti al gruppo Sporting Torrino. Ad eliminare qualsiasi possibile dubbio infine la circostanza che Ferrini, Franceschini, Guagnetti e Piersigilli concordemente hanno dichiarato di non aver presenziato all’assemblea. A fronte della richiesta di delucidazioni in ordine ai motivi per cui nel verbale di assemblea non fossero state apposte le firme per accettazione delle cariche, il Sig. Raffaele Damiani ha giustificato la circostanza col fatto che ai predetti fini avrebbe fatto fede il foglio di censimento e che al riguardo tutti i consiglieri erano stati informati, mentre il Sig. Damiano Basile ha affermato di non essere a conoscenza delle ragioni sottese alla mancata sottoscrizione del verbale assembleare. Peraltro anche l’apocrifia delle sottoscrizioni del foglio di censimento da parte di Ferrini, Guagnetti e Piersigilli appare provata non tanto e non solo per l’evidente difformità di tali sottoscrizioni dalle firme rilasciate al rappresentante della Procura federale, quanto per il disconoscimento effettuato dai
presunti sottoscrittori. Senza ulteriormente indugiare nell'analisi di altre evidenti incongruenze e circostanze, per certi versi equivoche, che hanno connotato l'intera vicenda, questa Commissione disciplinare nazionale ritiene provata la sussistenza degli addebiti ascritti ai deferiti, le cui difese, peraltro, non colgono nel segno, in quanto più che altro orientate a giustificare disinvolte prassi societarie che invece devono necessariamente svilupparsi nel rispetto di puntuali criteri formali, nel caso di specie del tutto disattesi da parte dei deferiti. Dalla responsabilità dei deferiti Raffaele e Damiano Basile discende quella diretta ed oggettiva della TSC Futsal & Preci. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge a carico del Sig. Raffaele Basile, la
sanzione dell'inibizione per mesi 10 (dieci), a carico del Sig. Damiano Basile quella dell'inibizione per 4 (quattro) mesi, nonché a carico della SSD TSC Futsal & Preci l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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