F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLOS ENRIQUE PIERONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), LUCIANO CORRADI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl – già Salerno Calcio), MAURIZIO STIRPE (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl – già Salerno Calcio Srl e FROSINONE CALCIO Srl • (nota n. 1179/516pf11-12/SP/blp del 6.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLOS ENRIQUE PIERONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), LUCIANO CORRADI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl - già Salerno Calcio), MAURIZIO STIRPE (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - già Salerno Calcio Srl e FROSINONE CALCIO Srl • (nota n. 1179/516pf11-12/SP/blp del 6.9.2012). Con atto del 6 settembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Carlos Enrique Pieroni, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, del CGS per avere partecipato alla gara amichevole Salernitana – Frosinone in carenza di autorizzazione da parte della propria Società di appartenenza; b) il Sig. Luciano Corradi, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società U.S. Salernitana 1919 Srl (all’epoca dei fatti Salerno Calcio Srl), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, del CGS, nonché in relazione all’art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all’epoca dei fatti per avere utilizzato nelle file della Salernitana nella gara amichevole disputata in data 28 agosto 2011 con il Frosinone un calciatore non avente titolo in quanto tesserato per altra Società e per non avere richiesto la necessaria autorizzazione ai fini della disputa della predetta gara amichevole; c) la Società U.S. Salernitana 1919 Srl, all’epoca dei fatti Salerno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante; d) il Sig. Maurizio Stirpe, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all’epoca dei fatti per avere consentito la disputa della gara amichevole in precedenza menzionata senza preventivamente essersi accertato che per la stessa fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione; e) la Società Frosinone Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa hanno fatto pervenire una memoria difensiva le Società Frosinone Calcio Srl e US SALERNITANA 1919 Srl - già Salerno Calcio Srl. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica; b) al Sig. Luciano Corradi, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl (all’epoca dei fatti Salerno Calcio Srl) la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; c) alla Società US Salernitana 1919 Srl (all’epoca dei fatti Salerno Calcio Srl) la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); e) alla Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00). Motivi della decisione Alla luce della documentazione versata in atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale la Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Il calciatore Pieroni Carlos Enrique, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in virtù di contratto sottoscritto in data 10 agosto 2009, regolarmente depositato in data 11 agosto 2009, con scadenza al 30 giugno 2012, in data 28 agosto 2011, senza alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza, prendeva parte alla gara amichevole Salernitana – Frosinone nelle fila del sodalizio campano. Peraltro il menzionato calciatore, nel corso della predetta gara, riportava un infortunio senza comunicare l’accaduto alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa Quest’ultima, alla luce dell’accaduto, presentava ricorso ex art. 15 del Contratto Collettivo per la violazione posta in essere dal calciatore deferito in ordine all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 10.2 dell’AC, nonché per la violazione del divieto di cui all’art. 81 dell’AC. Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, con lodo dell’8 novembre 2011, avuto riguardo delle violazioni poste in essere dal calciatore Carlos Enrique Pieroni, disponeva la risoluzione del contratto in essere tra lo stesso e la Società di appartenenza, Atalanta Bergamasca Calcio Spa. Avuto riguardo di quanto sopra appare di solare evidenza la responsabilità contestata dalla Procura Disciplinare al calciatore deferito ed alla U.S. Salernitana 1919 Srl (all’epoca dei fatti Salerno Calcio Srl). La prova dei fatti si evince dal ricorso presentato dalla Società Atalanta, dal lodo emesso dal Collegio arbitrale e dall’ampia rassegna stampa acquisita agli atti. Le indagini svolte dalla Procura federale hanno inoltre consentito di accertare che la gara Salernitana – Frosinone ha avuto luogo senza che la necessaria e preventiva autorizzazione fosse stata richiesta, così come invece espressamente previsto dall’art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all’epoca dei fatti. Le deduzioni svolte sul punto nelle memorie difensive depositate dal Frosinone Calcio Srl e dalla US Salernitana 1919 Srl - già Salerno Calcio Srl non possono trovare accoglimento. Difatti, anche se la gara in oggetto non aveva i crismi dell’ufficialità per non essere aperta al pubblico attraverso la regolare vendita di biglietti e per essere stata arbitrata da un ex arbitro di calcio a 5, è fuori discussione la circostanza per cui per ogni gara amichevole, ufficiale o non che essa sia, è previsto che debba essere richiesta la autorizzazione, ciò anche per fini assicurativi. Comunque i riscontri giornalistici e la decisione del Collegio arbitrale consentono di escludere che si sia trattato di una semplice sgambatura. Conseguentemente, sotto tale aspetto, di deve riconoscere la responsabilità disciplinare contestata dalla Procura a tutti i deferiti sotto i profili rispettivamente contestati. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno); b) al Sig. Luciano Corradi la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); c) alla Società US Salernitana 1919 Srl la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); e) alla Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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