F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAPHAEL LASTRUCCI DE CAMPOS (Calciatore tesserato per la Società ASD Cagliari Calcio a 5) • (nota n. 1136/1135 pf11-12/MS/vdb del 5.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 19 Novembre 2012 (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAPHAEL LASTRUCCI DE CAMPOS (Calciatore tesserato per la Società ASD Cagliari Calcio a 5) • (nota n. 1136/1135 pf11-12/MS/vdb del 5.9.2012). Con atto del 6 settembre 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Raphael De Campos Lastrucci, calciatore tesserato per la Società Cagliari Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per avere disatteso di ottemperare agli accordi contrattuali intercorsi con la propria Società di appartenenza, abbandonando la stessa ed allontanandosi dall’Italia senza motivi plausibili e riscontrabili. Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di mesi 8 (otto). Motivi della decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito che non ha ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Il Sig. Raphael De Campos Lastrucci, tesserato per la Società Cagliari Calcio a 5, con contratto in scadenza al 30 giugno 2013, in data 18 marzo 2012 inviava tramite il social network Facebook un messaggio al presidente della Società isolana, Sig. Marco Vacca, con il quale, senza mettere al corrente la Società di appartenenza né tanto meno il medico sociale, informava la propria dirigenza della circostanza per cui, per motivi legati a disturbi psicofisici, era stato costretto a fare ritorno in Brasile. Il deferito, nel messaggio di cui sopra, affermava che a seguito di una crisi di panico e di ansia aveva contattato il proprio medico di fiducia di stanza in Brasile il quale gli aveva prescritto una terapia farmacologica; nel contempo la propria famiglia lo aveva obbligato a rientrare in patria. Il tutto, si ripete, all’insaputa della propria Società e del medico sociale; a tal proposito si deduce che laddove la Società di appartenenza avesse riscontrato effettivamente l’asserita infermità lamentata dal calciatore, lo stesso avrebbe potuto chiedere ed ottenere la rescissione del contratto. Di contro il deferito, con il proprio comportamento irriguardoso ed omissivo, ha ingenerato fondati dubbi sul reale motivo che lo aveva indotto ad abbandonare la Società per la quale era regolarmente tesserato. Il comportamento tenuto dal Sig. Raphael De Campos Lastrucci integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportivi sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente declaratoria della sua responsabilità disciplinare. Per quanto riguarda la sanzione, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Raphael De Campos Lastrucci, calciatore tesserato per la Società Cagliari Calcio a 5, la sanzione della squalifica di mesi 8 (otto).
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