F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (129) – APPELLO DEL SIG. GABRIELE FILIPPO CINTOLO (già tesserato per la Soc. SSD ARL San Frediano, attualmente tesserato per la Soc. SC Porta Romana ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 25.10.2012). (134) – APPELLO DEL SIG. MARCO VENTURINI (Presidente della Soc. SSD ARL San Frediano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 25.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (129) – APPELLO DEL SIG. GABRIELE FILIPPO CINTOLO (già tesserato per la Soc. SSD ARL San Frediano, attualmente tesserato per la Soc. SC Porta Romana ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 25.10.2012). (134) – APPELLO DEL SIG. MARCO VENTURINI (Presidente della Soc. SSD ARL San Frediano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 25.10.2012). La Procura Federale, con atto del 6 settembre 2012, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana i sigg.ri Marco Venturini e Gabriele Filippo Cintolo, rispettivamente Presidente e calciatore tesserato della Società SS DARL San Frediano, partecipante al Campionato Regionale di Promozione, ai quali contestava la violazione quanto al Venturini dell’art. 1 commi 1 e 5 CGS, quanto al Cintolo dell’art. 1 comma 1 CGS, perché durante l’intervallo della gara SS DARL San Frediano – ASD Porta Romana del 29 gennaio 2012, valevole per il Campionato suddetto, avevano avuto tra loro un diverbio, che si era espresso da parte del Venturini nei confronti del Cintolo con espressioni offensive e con un colpo al viso che aveva richiesto l’intervento medico, da parte del Cintolo nei confronti del Venturini con espressioni offensive. Era altresì deferita la Società SS DARL San Frediano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per la condotta tenuta dai suoi due tesserati. La CDT con decisione pubblicata sul CU n. 24 del 25 ottobre 2012, resa nel contraddittorio delle parti, comminava al Presidente Marco Venturini l’inibizione di mesi quattro ed al calciatore Gabriele Cintolo la squalifica di un mese. Avverso tale decisione ricorrono con separati atti i sigg.ri Marco Venturini e Gabriele Filippo Cintolo, i quali istano entrambi per il proscioglimento ovvero in subordine per la riduzione della pena, deducendo il Venturini l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Cintolo alla Procura Federale tra l’altro prive di riscontri clinici, nonché l’inapplicabilità dell’art. 1 CGS non essendo il fatto riferibile all’attività sportiva, il Cintolo la totale mancanza di responsabilità, essendo stato aggredito e colpito dal Venturini, contro cui non aveva reagito. Alla udienza odierna è comparso a mezzo del proprio difensore il calciatore Cintolo,il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; è altresì comparsa la Procura Federale la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la conferma della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. I due separati ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione. Nel merito i ricorsi appaiono infondati. È pacifico che nel tempo e nel luogo che si sono accertati tra il Venturini ed il Cintolo era insorto un diverbio, che non si era limitato alle parole, ma che era degenerato con l’uso delle mani. Infatti, se due dei testi escussi in sede d’indagine dalla Procura Federale, calciatori tesserati per la Società ASD Porta Romana, avevano riferito che era stato solo il Venturini a colpire il Cintolo e non anche quest’ultimo il Venturini, un altro teste oculare, persona non tesserata FIGC, da ritenersi come tale meno emotivamente suggestionata dai fatti, aveva dichiarato di aver visto il Cintolo a terra che si teneva il viso tra le mani ed il Venturini che teneva la mano sul naso lamentandosi che gli faceva male; il che induce a ritenere che anche il Venturini, come peraltro dallo stesso dedotto, venne raggiunto dal Cintolo, tanto da subire la refertata conseguenza del colpo. Siffatta deposizione comprova pertanto oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezza del deferimento e della parte dispositiva della decisione impugnata che lo ha accolto, ove si tenga conto che la CDT ha correttamente diversificato la responsabilità dei due antagonisti, dando rilievo a quella del Venturini “per essere egli il Presidente della Società, al quale istituzionalmente si chiedono comportamenti sia nell’ambito sportivo che nel normale modo di vivere civile assolutamente irreprensibili e comunque tali da essere di esempio per i propri tesserati”. Quanto all’eccezione sollevata dal Venturini in ordine all’art. 1 CGS, che sarebbe inapplicabile al caso in esame, non può non rilevarsi l’infondatezza di siffatta convinzione, atteso soprattutto che il fatto di che trattasi non solo ha coinvolto persone tesserate, ma si è svolto nel contesto di un avvenimento agonistico (l’intervallo della gara di Campionato Promozione SS DARL San Frediano – ASD Porta Romana del 29 gennaio 2012) ed in un luogo posto all’interno dell’impianto sportivo, comportando così la violazione del principio richiamato dall’art. 1 comma 1 CGS. P.Q.M. riuniti i ricorsi, li rigetta, disponendo incamerarsi le tasse reclamo versate.
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