F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (96) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ACD PATERNO’ 2004, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 452 del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012
(96) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ACD PATERNO’ 2004, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 452 del 24.4.2012).
La Procura Federale con atto datato 24 novembre 2011 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia la Società ACD Paternò 2004, unitamente al suo legale rappresentante sig. Mario Ciaramella, perché per la disputa del Campionato Allievi - Juniores Stagione 2010/2011 non aveva tesserato alcun tecnico abilitato, che difatti non risultava inserito nelle distinte delle gare, così violando le disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, punto 14. A tale Società veniva contestata la sussistenza della responsabilità diretta (art. 4 comma 1 CGS) per le violazioni ascritte al presidente. In sede di discussione del deferimento, compariva la sola Procura Federale, la quale, per quel che qui interessa, chiedeva che alla Società fosse comminata l’ammenda di € 600,00. La CDT con decisione adottata il 24 aprile 2012 e pubblicata sul CU n. 452/CDT 32, nel mentre sanzionava la persona deferita, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della Società ACD Paternò 2004 in quanto risultava inattiva. Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale con ricorso del 2 ottobre 2012, istando per l’accoglimento della sanzione punitiva dell’ammenda di € 600,00 chiesta in
primo grado a carico della Società perché quest’ultima, ancorchè inattiva, risultava allora come ora pur sempre affiliata alla FIGC e quindi sottoposta all’obbligo del rispetto dell’ordinamento sportivo. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. La Commissione osserva quanto segue.
La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata. Appare evidente che la CDT, nel prosciogliere la Società di che trattasi, si è attenuta all’inciso contenuto nel comma 1 art. 30 dello Statuto Federale, nonché nel comma 1 art. 1 CGS che stabiliscono l’obbligo dell’osservanza delle norme e degli atti federali in capo a tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed altri) che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Tuttavia l’art. 18 CGS, nell’elencare le sanzioni suscettibili di essere adottate a carico delle società in misura commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non reca alcun riferimento al concetto di attività sopra richiamato, dovendo pertanto interpretarsi come norma applicabile a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse svolgano o non svolgano attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, venga loro contestata. Nel caso in esame, non risulta che la Società deferita sia incorsa nella revoca della affiliazione o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell’art. 16 NOIF, per cui essa rimane vincolata al rispetto dell’Ordinamento sportivo. Pacifica e non contestata la responsabilità della Società ACD Paternò 2004, consistita nel non aver tesserato nella Stagione sportiva 2010/2011 alcun tecnico abilitato, resa obbligatoria per il Campionato Allievi - Juniores dalle disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico punto 14, deve essere affermata la responsabilità che le è stata contestata ed accolta la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il ricorso, revoca sul punto la decisione impugnata, infligge alla Società ACD Paternò 2004 l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
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