F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012 (97) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIO CIARAMELLA (Presidente della Soc. ACD Paternò 2004, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 330 del 21.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 22 Novembre 2012
(97) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIO CIARAMELLA (Presidente della Soc. ACD Paternò 2004, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330 del 21.2.2012).
Occorre premettere in fatto quanto segue. La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un’ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale. Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all’attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 2 febbraio 2011 recante all’oggetto “Illecito disciplinare”, in ottemperanza alla direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati di detto Comitato, tra le quali la Società ACD Paternò 2004, avevano regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed erano pertanto incorse nell’illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, provvedesse a deferire le Società inadempienti per l’applicazione dell’ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. Tutte le Società segnalate erano dalla Procura Federale deferite innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna di esse; veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l’obbligo per le Società di perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l’addebito ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 330/CDT 22 del 21 febbraio 2012, accoglieva i deferimenti ed infliggeva ad ogni Società la sanzione dell’ammenda ed al legale rappresentante di ciascuna Società la sanzione dell’ammonizione. Detta ultima sanzione era motivata sul presupposto dell’applicazione ai deferiti delle attenuanti del caso, tenuto conto che si trattava di inadempimenti di natura parziale, maturati in un contesto minimo e particolare. Veniva pertanto inflitta per quel che qui interessa alla Società ACD Paternò 2004 l’ammenda di € 150,00 ed al Presidente della stessa Sig. Mario Ciaramella la sanzione della ammonizione. Avverso queste decisioni ricorreva con separati atti la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società era sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiedeva che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venisse inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno, di giorni trenta in un solo caso e per una sola persona. Aggiungeva la ricorrente che le decisioni impugnate si erano poste in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche di ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, affermata la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all’art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all’art. 4 comma 1 quanto alla seconda, avevano comminato ai legali rappresentanti delle società inadempienti la sanzione della inibizione, in quanto maggiormente afflittiva rispetto a quella della semplice ammonizione, non adeguata alla gravità dei fatti contestati ed agli effetti consequenziali derivati. Alla riunione del 31 maggio 2012 la posizione del Sig. Mario Ciaramella all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Paternò 2004 era stralciata con restituzione degli atti alla Procura Federale per la eventuale rinnovazione del ricorso, in quanto il deferito, a motivo del suo trasferimento dall’indirizzo risultante in atti, non era stato raggiunto dalla comunicazione della fissazione della suddetta riunione. Il ricorso è stato rinnovato in data 2 ottobre 2012 e la comunicazione di fissazione della riunione odierna risulta essere stata ritualmente comunicata all’interessato. In siffatta riunione è comparsa la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per il sig. Ciaramella, il quale non ha controdedotto. La Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è fondato. Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l’inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H). Inoltre, l’art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all’obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va inevitabilmente ascritto l’addebito del mancato adempimento. In sintesi, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale e peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi. In tale contesto, la decisione impugnata andrà riformata limitatamente alla erronea mancata inibizione del summenzionato legale rappresentante della Società ACD Paternò 2004, a cui va inflitta la sanzione della inibizione, da comminarsi in maniera ridotta rispetto al chiesto, avuto riguardo all’orientamento di questa Commissione, che si è espresso in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore. Nel caso dedotto nel presente procedimento e, più in particolare dalla lettura della parte motiva del deferimento, risulta che alla Società era stato contestato un solo inadempimento. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale, a parziale modifica della decisione impugnata, infligge al Sig. Mario Ciaramella, all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Paternò 2004, la inibizione di gg. 30 (trenta).
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