F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO ANEDDA (Calciatore tesserato della Società Cagliari Calcio Spa), GIULIO MEOZZI (Agente di calciatori), Società CAGLIARI CALCIO Spa – (nota n. 2193/1120 pf11- 12/SP/blp del 18.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO ANEDDA (Calciatore tesserato della Società Cagliari Calcio Spa), GIULIO MEOZZI (Agente di calciatori), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 2193/1120 pf11- 12/SP/blp del 18.10.2012). Con provvedimento del 18 ottobre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) Il Signor Riccardo Anedda, calciatore tesserato con la Società Cagliari Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori e dall’art. 28 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Giulio Meozzi, quando, in realtà, rivestiva lo status di calciatore “giovane di serie”. 2) Il Signor Giulio Meozzi, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Riccardo Anedda, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore. 3) La Società Cagliari Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale unitamente al difensore del Signor Riccardo Anedda ha richiesto l’applicazione di una sanzione ridotta, nei confronti del proprio assistito, ex art. 23 CGS. La Commissione disciplinare ha ritenuto non congrua la sanzione richiesta dalle parti, rigettando la richiesta. A seguito di ciò, il Procuratore federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Riccardo Anedda la squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Giulio Meozzi la sospensione della licenza per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti della Cagliari Calcio Spa l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti i quali hanno richiesto il proscioglimento dei loro assistiti. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta che il Signor Riccardo Anedda si è qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Giulio Meozzi, quando, in realtà, rivestiva lo status di calciatore “giovane di serie”. Risulta altresì che il Signor Giulio Meozzi ha accettato l’incarico conferito dal calciatore Riccardo Anedda, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore. Tali comportamenti costituiscono illecito disciplinare. In particolare, il Signor Anedda ha chiaramente sottaciuto all’agente Giulio Meozzi di non essere un calciatore professionista, per quanto, essendo oltretutto maggiorenne, avrebbe dovuto ben conoscere la normativa vigente. La gravità del comportamento posto in essere dal calciatore non fa venir meno anche la responsabilità in capo all’agente Meozzi, il quale, a sua volta, ha colposamente omesso ogni verifica in merito all’effettivo status del Signor Anedda, al momento della sottoscrizione del mandato. Non possono essere meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dai difensori dei deferiti, in quanto la normativa vigente in Italia, secondo quanto previsto per i tesserati Figc, prevede senza alcuna ombra di dubbio che l’agente di calciatori non può far sottoscrivere un mandato a un giocatore giovane di serie maggiorenne non professionista. La Cagliari Calcio Spa, indipendentemente dalla conoscenza del rapporto negoziale concluso tra le parti, risponde delle violazioni poste in essere dal proprio tesserato, a titolo di responsabilità oggettiva. Per tutte le ragioni sopra esposte, risulta provata la violazione disciplinare posta in essere dai Signori Riccardo Anedda e Giulio Meozzi. Di conseguenza, risulta sussistere la responsabilità oggettiva della Cagliari Calcio Spa, ai sensi del’art. 4, comma 1, CGS. In proposito, la Commissione rileva che non può essere presa in considerazione la decisione della Corte di Giustizia pubblicata nel C.U. n. 88 del 12 novembre 2012 relativamente al caso Formato/Torchia/Frosinone, in quanto ad oggi non risultano pubblicate le motivazioni del provvedimento adottato. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: - nei confronti del Signor Riccardo Anedda la squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - nei confronti del Signor Giulio Meozzi la sospensione della licenza per mesi 2 (due); - nei confronti della Cagliari Calcio Spa l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).
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