F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLÓ ROSIGLIONI (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato della Società Calcio Padova Spa), LEONARDO BENELLE (Agente di calciatori), Società CALCIO PADOVA Spa – (nota n. 2154/193 pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012
(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLÓ ROSIGLIONI (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato della Società Calcio Padova Spa), LEONARDO BENELLE (Agente di calciatori), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 2154/193 pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).
Con provvedimento del 17 ottobre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:
1) l’Avv. Benelle Leonardo, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, e dell’art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato, il quale, all’atto del conferimento medesimo, non aveva lo status di “professionista”.
2) Il Signor Rosignoni Nicolo’, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Padova Calcio Spa e attualmente tesserato per la Società US Poggibonsi Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Leonardo Benelle, senza rivestire tale qualifica essendo egli, all’epoca dei fatti, ancora un “giovane di serie” e, dunque, un calciatore dilettante.
3) Società Padova Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Benelle Leonardo, presentava una memoria difensiva, mediante la quale contestava gli addebiti a lui mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, alla luce di quanto dedotto dai deferiti nelle proprie memorie difensive, ha richiesto ilproscioglimento dei deferiti. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento non risulta fondato alla luce di quanto risulta dagli atti e di quanto dedotto dai deferiti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dichiara il proscioglimento dei deferiti Avv. Benelle Leonardo, Signor Rosignoni Nicolo’, Società Padova Calcio Spa.
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