F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BALBIS (Calciatore tesserato della Società US Sestri Levante), LUIGI STAGNARO (Dirigente della Società US Sestri Levante), Società US SESTRI LEVANTE – (nota n. 2626/250 pf12-13/AM/ma del 7.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BALBIS (Calciatore tesserato della Società US Sestri Levante), LUIGI STAGNARO (Dirigente della Società US Sestri Levante), Società US SESTRI LEVANTE - (nota n. 2626/250 pf12-13/AM/ma del 7.11.2012). Con provvedimento del 7 novembre 2012, il Procuratore federale vicario, all'esito dell'esame della nota del 27/09/2012 pervenuta da parte del Segretario della LND - Dipartimento Interregionale - su segnalazione della Società sportiva ACD Asti (Serie D Girone A) relativamente a un'asserita irregolare partecipazione del calciatore Sig. Fabio Balbis tra le fila dell'US Sestri Levante in occasione della disputa della prima gara di campionato di Serie D del 02/09/2012, ACD Asti-US Sestri Levante, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in seno all'atto di deferimento, il predetto calciatore, il Sig. Luigi Stagnaro, dirigente del sodalizio ligure, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società sportiva US Sestri Levante. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta. Alla riunione odierna, oltre al difensore di fiducia dei deferiti, sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, i quali, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali a carico del Sig. Fabio Balbis; - 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Luigi Stagnaro; - 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica ed € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda a carico dell'US Sestri Levante. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il deferimento trae sostanzialmente origine dalla segnalazione richiamata in premessa mediante cui la ACD Asti faceva rilevare l'irregolare impiego da parte dell'US Sestri Levante, del calciatore Balbis in occasione della gara del 2/09/2012 ACD Asti-US Sestri Levante (Serie D Girone A); e ciò, in ragione del fatto che in capo al predetto calciatore residuava ancora la sanzione di una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale FIGC Liguria al termine della stagione sportiva 2011/2012 (CU n. 69 del 10 maggio 2012). Di conseguenza, il Sig. Balbis avrebbe partecipato all'indicata partita di campionato senza averne titolo. Al contrario, i deferiti assumono la piena legittimità della partecipazione del Sig. Balbis alla gara de qua. In definitiva, secondo la tesi difensiva, il Sig. Balbis, trasferito a titolo temporaneo dal FC Juventus Spa all'US Sestri Levante (campionato di Eccellenza) nella stagione sportiva 2011/2012, una volta rientrato nei ranghi della Società professionistica di originaria provenienza al termine della predetta stagione agonistica, avrebbe scontato la residuale giornata di squalifica non prendendo parte alla prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società (FC Juventus Spa), ovvero alla Supercoppa Italiana TIM 2012 Juventus-Napoli disputata a Pechino in data 11/08/2012, gara equiparata, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, a una di campionato. Quanto sopra, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 22, comma 6 (seconda parte), CGS, in base alle quali la squalifica non scontata in tutto o in parte nel corso della stagione sportive in cui sia stata irrogata deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società, nel caso di specie il FC Juventus Spa. Di conseguenza, a seguito del rinnovo della cessione temporanea del calciatore Balbis a beneficio dell'US Sestri Levante per la stagione sportiva 2012/2013 (decorrenza dal 31/08/2012), la residuale giornata di squalifica doveva ritenersi scontata nei termini e secondo le modalità suddette, per cui l'atleta aveva integrale titolo a essere impiegato tra le fila del'US Sestri Levante in occasione dell'incontro che opponeva la predetta Società sportiva all'ACD Asti. Ora, premesso che la materia, negli ultimi anni, é stata oggetto di svariati interventi da parte della giurisprudenza federale, l'odierno deferimento si rivela propizio al fine di ribadire, in sintesi, alcuni principi fondamentali in materia. La disciplina regolamentare di cui all'art. 22 CGS, nel suo generale impianto precettivo, deve essere necessariamente interpretata alla luce di una duplice chiave di lettura individuabile, da un lato, nella c.d. effettività della sanzione irrogata, per cui essa deve comunque essere scontata e non può soggiacere a un potere dispositivo e discrezionale della Società di appartenenza dell'atleta attinto dal provvedimento disciplinare, e, dall'altro, nel concetto di separazione delle competizioni, in base al quale, ove sia possibile, l'espiazione della pena sportiva - per così dire - deve dispiegarsi nell'ambito della competizione in cui il tesserato abbia posto in essere il comportamento sanzionato. Inoltre, le squalifiche comminate al calciatore, di regola, devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra di militanza al momento del verificarsi dell'infrazione (art. 22, comma 3, CGS), salva l'ipotesi di cui al richiamato art. 22, comma 6 (seconda parte), CGS. Con riferimento al caso di specie emerge che, tra il Sig. Balbis e il FC Juventus Spa, sin dal momento del perfezionamento del primo trasferimento temporaneo presso l'US Sestri Levante, era vigente un regolare contratto professionistico di prestazione sportiva, al pari di tutti gli altri tesserati in forza alla prima squadra del club piemontese, come si evince dall'anagrafe federale versata in atti. Ciò posto, é allora ragionevole ritenere come la garanzia che la sanzione fosse effettivamente e concretamente scontata da parte del Sig. Balbis non poteva che risiedere nella mancata partecipazione alla prima gara ufficiale della stagione sportiva 2012/2013, ovvero alla prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società di appartenenza, ovvero il FC Juventus Spa. Pertanto, nel momento in cui il Sig. Balbis è stato impiegato per la disputa della prima gara di campionati di Serie D Giorne A contro l'ACD Asti, il calciatore aveva regolarmente scontato la residuale sanzione disciplinare. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento e per l'effetto proscioglie i deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte.
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