F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (Calciatore tesserato della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl – (nota n. 2756/212 pf12-13/SP/SS/blp del 12.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 28 Novembre 2012 (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (Calciatore tesserato della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl - (nota n. 2756/212 pf12-13/SP/SS/blp del 12.11.2012). Con atto del 13 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Christian Terlizzi, calciatore tesserato con la Società Delfino Pescara 1936 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione giudizi e rilievi lesivi della persona dell’arbitro Carmine Russo, nonché della sua reputazione, attribuendogli altresì un comportamento improprio, come tale offensivo della dignità dell’intera categoria arbitrale e del suo ruolo nell’ordinamento federale; b) la Società Delfino Pescara 1936 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ad un proprio tesserato. Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti hanno depositato memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Signor Christian Terlizzi e la Società Delfino Pescara 1936 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Christian Terlizzi e la Società Delfino Pescara 1936 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Christian Terlizzi, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 18.000,00 (€ diciottomila/00); pena base per la Società Delfino Pescara 1936 Srl, sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 18.000,00 (€ diciottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda € 18.000,00 (€ diciottomila/00) ciascuno per il Signor Christian Terlizzi e per la Società Delfino Pescara 1936 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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