F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 690/1283pf11-12/SP/blp del 1.8.2012). (46) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all’epoca de fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 691/1299pf11-12/SP/ac del 1.8.2012). (47) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 692/1300pf11-12/SP/blp del 1.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 690/1283pf11-12/SP/blp del 1.8.2012). (46) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all’epoca de fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 691/1299pf11-12/SP/ac del 1.8.2012). (47) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 692/1300pf11-12/SP/blp del 1.8.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che: con tre atti dell’1 agosto 2012, la Procura Federale ha deferito il Sig. Sergio Briganti, nella sua qualità –all’epoca dei fatti- di amministratore unico e legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per le violazioni specificate in parte motiva, relative alle norme di seguito richiamate: 1. art. 85, lett. C), par. VI, punto 1, delle NOIF in relazione all’art.10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo 2012, come prescritto dalle richiamate norme federale; 2. art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; 3. art. 85 lettera C), paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; ricorrendo i presupposti, dispone la riunione dei tre richiamati procedimenti . All’inizio della riunione odierna il deferito Sergio Briganti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Briganti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Briganti, sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei) più giorni 15 (quindici) per la continuazione;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) più giorni 15 (quindici) per la continuazione al Sig. Sergio Briganti. Dichiara la chiusura del procedimento”.
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