F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti contestati, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 733/1841pf10-11/SP/ep del 3.8.2012). (54) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti contestati, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 742/1851pf10-11/SP/ep del 6.8.2012). (55) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 743/1904pf10- 11/SP/ep del 6.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 29 Novembre 2012 (53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti contestati, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 733/1841pf10-11/SP/ep del 3.8.2012). (54) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti contestati, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 742/1851pf10-11/SP/ep del 6.8.2012). (55) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 743/1904pf10- 11/SP/ep del 6.8.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato: - che con tre atti, il primo del 3 agosto e i due successivi del 6 agosto 2012, la Procura Federale ha deferito il Signore Eugenio Funari, nella sua qualità – all’epoca dei fatti – di amministratore unico e legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per le violazioni specificate in parte motiva, relative alle norme di seguito richiamate: 1. art. 85, lett. C), paragrafo VI, punto 1, delle NOIF in relazione all’art.10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati dalla Società Cosenza Calcio 1914 Srl delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), e delle mensilità d ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre). Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art.10 del C.G.S.; 2. art. 85 lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art.10, comma 3, del C.G.S. e all’art.90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati dalla Società Cosenza Calcio 1914 Srl delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del C.G.S.; 3. art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; - che con i tre richiamati atti è stata deferita anche la Società Cosenza Calcio 1914 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore; ricorrendo i presupposti, dispone la riunione dei tre richiamati procedimenti . Rilevato, poi, -che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento dei deferimenti, con applicazione delle sanzioni della inibizione di mesi dieci al sig. Eugenio Funari e il non luogo a procedere in confronto della Società, considerato che essa ha cessato ogni attività sin dal decorso anno; -che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrua la richiesta della Procura Federale nei confronti di Eugenio Funari e, considerato che la deferita Società risulta ancora affiliata alla FIGC; P.Q.M. infligge al Sig. Eugenio Funari la sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) e alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl (matr. 68147) la penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi alla eventuale ripresa dell’attività agonistica.
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