LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 21/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Pierpaolo MASI/A.S.D.VALLEE D’AOSTE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 21/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Pierpaolo MASI/A.S.D.VALLEE D'AOSTE Con reclamo datato 10.07.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Masi Pierpaolo chiedeva la condanna della ASD SC Vallee D'Aoste al pagamento della somma di € 10.315,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a e 50,00. La società controinteressata in data 16.08.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo presentato e la condanna del sig.Pierpaolo Masi alla restituzione dell'importo di € 8.007,00, sulla base di un asserito erroneo versamento. Il reclamante assumeva infatti che 1'accordo economico raggiunto con la società controinteressata fosse costituito da due distinti contratti: il primo di € 7.500,00 datato 30.08.2011 ed il secondo di € 18.322,00 datato 17.01.2012. La società disconosceva la validità e 1'efficacia del secondo contratto, poichè a far data dal 09.09.2011 a seguito di un avvicendamento alla presidenza della stessa,l'unico soggetto dotato di poteri di rappresentanza e di firma diveniva l'Ing. Filippo Filippella. Dall'esame degli accordi economici emerge come gli stessi siano stati firmati per conto della Società dal sig. Facchini Cristian. Tale soggetto risulta tuttavia investito del potere di rappresentanza della Società unicamente in data 16.09.2011. La circostanza a evincibile dalla disamina del Foglio di censimento della stagione Sportiva 2011/2012. Da ciò discende che ad essere privo di efficacia e il primo accordo depositato, sottoscritto in data 30.08.2012 per l'importo di € 7.500,00. L'accordo sottoscritto dal sig. Facchini Cristian in data 17.01.2012 e invece da considerarsi pienamente valido ed efficace, posto che tale soggetto risultava investito di tale potere in forza di apposita delega conferita in data 16.09.2011. Il reclamante, il quale da atto di aver ricevuto la somma di €15.507,00, può legittimamente vantare la differenza computata sull'accordo economico sottoscritto in data 17.01.2012, ovvero il residuo di € 2.815,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.VALLEE AOSTE al pagamento in favore del sig. Pierpaolo MASI della somma di €.2.815,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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