LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 21/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica LADDAGA/MILAN A.C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 21/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica LADDAGA/MILAN A.C.F. Con ricorso notificato il 26/7/2012 Federica Laddaga, premesso di aver concluso un accordo economico con l'Associazione calcio Femminile Milan che prevedeva un compenso complessivo annuo di €. 10.000,00 e, precisato di aver ricevuto acconti per € 1.100,00, chiedeva la condanna della società al pagamento del residuo importo di € 8.900,00. La società ritualmente costituitasi, eccepiva di aver versato alla calciatrice il maggior importo di €. 5.100,00- €. 1.100,00 già riconosciuti dalla ricorrente ed € 4.000,00 a mezzo assegno bancario -, precisando altresì, che il compenso andava rapportato non ai dieci mesi contrattualmente previsti, ma ad un lasso temporale di 8 mesi, avendo la società stessa cessato gli allenamenti il 19/5/2012 quindi cessazione ad aprile 2012 anzichè a giugno 2012 dell'attività agonistica . Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano esattamente adempiuti le prescrizioni sancite dall'art. 25 N.O.I.F. - pagamento della tassa di € 50,00 e produzione dell'originale della raccomandata . 11 ricorso a fondato e merita integrale accoglimento. L'accordo economico prevede "tout court" la corresponsione del compenso di € 10.000,00 subordinate alla sole partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica, in difetto di qualsivoglia previsione connessa e/o collegata al numero di allenamenti, come dedotto dalla resistente. Ne consegue che appare destituita di fondamento la contestazione relativa al collegamento tra compenso e numero di allenamenti per la mancanza di qualsiasi pattuizione che tale interdipendenza preveda e statuisca. In ordine, poi, all'eccezione di parziale pagamento dell'ulteriore importo di E. 4.100,00 pare sufficiente osservare che alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla matrice dell'assegno allegato dalla società, unico riscontro dell'avvenuto pagamento dovendosi ritenere integrato dalla produzione del fronte e del retro del titolo assegno contenente la girata per l'incasso firmata dal soggetto che abbia effettivamente percepito l'importo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.condanna la Società MILAN A.C.F.D. al pagamento in favo della Sig.na Federica LADDAGA della somma di €.8.900,.00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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