F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 04 Dicembre 2012 (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO CONFICCONI (Presidente della Società FC Forlì Srl), Società FC FORLÌ Srl – (nota n. 2452/87pf12-13/SP/pp del 29.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 04 Dicembre 2012
(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO CONFICCONI (Presidente della Società FC Forlì Srl), Società FC FORLÌ Srl - (nota n. 2452/87pf12-13/SP/pp del 29.10.2012).
Il deferimento
Con atto del 29/10/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) il Sig. Romano Conficconi, Presidente della Società FC Forlì Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo III), punto 2), lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2012/2013, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 31/7/2012, al deposito dell’attestazione del settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il tesseramento del medico responsabile;
B) la Società FC Forlì Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Il Sig. Romano Conficconi ha fatto pervenire in data 21 novembre 2011, in difesa propria e della FC Forlì Srl, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato:
- il tempestivo invio a mezzo fax della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento del tesseramento, avendo così adempiuto alla normativa regolamentare;
- di aver inviato, in data 1/8/2012, a mezzo mail la documentazione poiché quella trasmessa a mezzo fax in data 31/7/2012 era solo parzialmente leggibile;
- che la eventuale non perfetta leggibilità di una o più pagine inviate a mezzo fax non può essere addebitata alla Società che, inviando la comunicazione entro il 31/7/2012, avrebbe adempiuto agli obblighi prescritti;
- che, a tutto voler concedere, dovrebbe essere applicabile la disciplina della buona fede e dell’errore scusabile;
- che il fascicolo della Procura non contiene la documentazione inviata dal FC Forlì Srl ai competenti uffici in data 31/7/2012.
Conclude chiedendo:
- in via principale: dichiarare l’insussistenza delle violazioni contestate per i motivi di cui infra e, in particolare, per aver ritualmente adempiuto al deposito della richiesta documentazione a mezzo fax del 31 luglio 2012 o, comunque, che la Società è incorsa in errore scusabile e sussiste, pertanto, una causa di non punibilità.
- in via subordinata: dichiarare la non applicabilità della sanzione disposta dal Sistema Licenze Nazionali per l’inosservanza contestata (penalizzazione di 1 punto in classifica nel Campionato in corso) e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1 CGS, individuare una più lieve sanzione a carico del tesserato e della Società in virtù della dimostrata buona fede e delle chiare circostanze attenuanti sopra indicate. Alla Riunione del 29/11/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Romano Conficconi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e per la FC Forlì Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Il Titolo III, n. 2, lett. C dei Criteri Sportivi e Organizzativi – Comunicato Ufficiale 146/A pubblicato in data 7/5/2012 – impone alle Società, al fine di essere ammesse ai campionati professionistici 2012/2013, di “depositare, entro il termine del 31/7/2012, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra”. Nel caso in esame la FC Forlì Srl, come confermato e documentato nelle difese dei deferiti, ha inviato al Settore Tecnico della F.I.G.C., alle ore 19,59 del 31/7/2012, una comunicazione fax contente la “domanda di iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di Medico” del Sig. Alberto Serra. Tuttavia la normativa sopra richiamata impone alla Società sportiva, intenzionata a partecipare alla stagione sportiva 2012-2013, di depositare entro il termine del 31.7.2012 l’attestazione del tesseramento dell’Operatore Sanitario della prima squadra e non, come avvenuto nel caso in esame, la richiesta propedeutica al rilascio della stessa. In base a tale precisazione risulta irrilevante l’invio, a mezzo mail del 1/8/2012, della stessa documentazione già trasmessa a mezzo fax in data 31/7/2012 e, come dichiarato, parzialmente illeggibile, non avendo inviato, come detto, la FC Forlì Srl alla data del 31/7/2012 la attestazione del Settore Tecnico relativa al tesseramento del Sanitario, tesseramento, peraltro, avvenuto in data 1/8/2012. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta meritevole di sanzione il comportamento del Sig. Romano Conficconi e della FC Forlì Srl. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Romano Conficconi la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e per la FC Forlì Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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