F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 04 Dicembre 2012 (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLDER TESCARI + altri • (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma del 13.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 04 Dicembre 2012
(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLDER TESCARI + altri • (nota n. 267/627pf09-10 - 26pf10-11/AM/ma del 13.7.2012).
Con provvedimento del 13.7.2012 Il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale, per violazione degli artt.1 e 8 del CGS in relazione ai fatti come indicati in Deferimento:
• il Sig. Older Tescari, all’epoca dei fatti legale rappresentante della A.S. Biellese 1902;
• il Sig. Andrea Ramella, all’epoca dei fatti dirigente della A.S. Biellese 1902;
• il Sig. Cosimo Napolitano, all’epoca dei fatti dirigente della A.S. Biellese 1902;
• il Sig. Orazio Buda, all’epoca dei fatti Direttore Generale della A.S. Biellese 1902;
• la Sig.ra Cristina Ramella, ex art. 1 comma 5 del CGS, all’epoca dei fatti collaboratrice
della A.S. Biellese Calcio;
• i calciatori: Koffi Teja Marcello, Antonioni Enrico, Bacci Cristiano, Barberis Alessandro, Borneo Costantino, Bortolotto Roberto, Bottone Davide, Cammarosano Vittorio, Colurcio Diego, Cresta Lorenzo, Fabris Marco, Foderaro Giovanni, Guglieri Ettore, Lonzi Simone, Malatesta Simone, Massaro Mario, Merlin Alessandro, Monetta Mirko, Mordenti Luca, Morga Francesco, Rocca Pasquale, Scarnato Marco, Scaturro Giuseppe, Tacconelli Andrea, Turi Stefano, Villa Jonathan, Acquadro Mattia, Alezia Raffaele, Bottone Costanzo, Brollo Manuel, Chiarlone Cristiano, Cicutti Alessandro, Cusano Fabio, D’Imporzano Andrea, Lazzaro Nunzio, Lorenzetti Andrea, Lorenzini Edoardo, Lunardon Manuel, Minincleri Simone, Nebbia Christian, Nicolosi Riccardo, Pedrina Matteo, Perini Marco, Ravetto Matteo, Riccardi Vincenzo, Santoro Davide, Saviozzi Marco, Selvarolo Domenico, Spinelli Gabriele, Torromino Giuseppe, Bigatti Federico, Bocca Lorenzo, Camilli Francesco, Candolini Matteo, Coppo Gabriele, Ferrarese Mirko, Ferretti Andrea , Pasciuti Lorenzo, Pierobon Marco, Picollo Davide, Scutti Paolo, Steni Ettore, all’epoca dei fatti tesserati per la Società Biellese Calcio 1902;
• la Società Biellese Calcio 1902;
Per avere i primi cinque in concorso tra loro ex art. 9 del CGS:
► pianificato e provveduto (tramite ricevute di rimborso spese non veridiche) ad effettuare una consistente ed illegittima provvista di denaro al fine di pagare in nero i calciatori facenti parte della Soc. Biellese Calcio 1902 e precisamente € 570.568,98 nel periodo di imposta 1/7/2006-30/6/2007, € 567.642,20 nel periodo di imposta 1/7/2007 - 30/6/2008 ed € 445.453,00 nel periodo di imposta 1/7/2008-30/6/2009, così come specificato dalla Guardia di Finanza e di cui all’elenco innanzi indicato;
► concorso con il citato comportamento al dissesto economico finanziario della Società Biellese Calcio 1902;
► pattuito e corrisposto ai propri calciatori e tecnici, nelle stagioni sportive innanzi indicate, compensi e premi in nero e ciò in violazione delle disposizioni federali vigenti. I calciatori, dettagliatamente indicati al punto 6 di cui innanzi, tesserati per la Società Biellese Calcio 1902, per aver pattuito e riscosso, in violazione dell’art. 8 comma 11, nelle stagioni sportive 2006 – 2007, 2007 – 2008 e 2008 – 2009, compensi e premi in nero così come meglio specificato per ogni tesserato nell’allegato 16 del richiamato processo verbale di constatazione del 30 giugno 2010, rimesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella alle colonne Q, R, ed S e per gli importi dettagliatamente ivi specificati per ogni singola stagione sportiva, di seguito complessivamente riportati fra parentesi:
Koffi Teja Marcello (€ 59.983,80), Antonioni Enrico (€ 22.138,00), Bacci Cristiano (€ 30.353,00), Barberis Alessandro (€ 1.484,00), Borneo Costantino (€ 52.525,00), Bortolotto Roberto (€ 10.322,00), Bottone Davide (€ 15.799,00), Cammarosano Vittorio (€ 1.340,00), Colurcio Diego (€ 6.984,00), Cresta Lorenzo (€ 24.315,00), Fabris Marco (€ 22.525,00), Foderaro Giovanni (€ 18.836,00), Guglieri Ettore (€ 9.322,00), Lonzi Simone (€ 5.836,00), Malatesta Simone (€ 12.529,00), Massaro Mario (€ 44.315,00), Merlin Alessandro (€ 69.250,00), Monetta Mirko (€ 19.832,00), Mordenti Luca (€ 49.983,80), Morga Francesco (€ 15.957,00), Rocca Pasquale (€ 6.984,00), Scarnato Marco (€ 27.836,00), Scaturro Giuseppe (€ 4.755,20), Tacconelli Andrea (€ 25.188,00), Turi Stefano (€ 12.529,00), Villa Jonathan (€ 15.580,00), Acquadro Mattia (€ 16.805,60), Alezia Raffaele (€ 5.932,00), Bottone Costanzo (€ 10.900,00), Brollo Manuel (€ 43.740,00), Chiarlone Christiano (€ 3.500,00), Cicutti Alessandro (€ 5.500,00), Cusano Fabio (€ 15.000,00), D’Imporzano
Andrea (€ 1.800,00), Lazzaro Nunzio (€ 53.580,00), Lorenzetti Andrea (€ 2.400,00), Lorenzini Edoardo (€ 5.460,00), Lunardon Manuel (€ 38.080,00), Minincleri Simone (€ 5.940,00), Nebbia Christian (€ 5.040,00), Nicolosi Riccardo (€ 34.250,00), Pedrina Matteo (€ 8.356,00), Perini Marco (€ 50.137,60), Ravetto Matteo (€ 5.100,00), Riccardi Vincenzo
(€ 18.800,00), Santoro Davide(€ 53.800,00), Saviozzi Marco (€ 61.080,00), Selvarolo Domenico (€ 1.800,00), Spinelli Gabriele (€ 48.800,00), Torromino Giuseppe (€ 16.420,00), Bigatti Federico (€ 39.800,00), Bocca Lorenzo (€ 1.000,00), Camilli Francesco (€ 6.800,00), Candolini Matteo (€ 3.384,00), Coppo Gabriele (€ 1.000,00), Ferrarese Mirko (€ 4.000,00), Ferretti Andrea (€ 30.800,00), Pasciuti Lorenzo (€ 8.800,00), Pierobon Marco (€ 40.800,00), Picollo Davide (€ 5.512,00), Scutti Paolo (€ 8.800,00), Steni Ettore (€ 1.000,00);
la Società Biellese Calcio 1902 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati, dirigenti e calciatori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del CGS.
All’odierna riunione i difensori dei deferiti SANTORO Davide, PASCIUTI Lorenzo, Domenico SELVAROLO, Giuseppe SCATURRO, Simone LONZI, Giovanni FODERARO, Fabio CUSANO, Vincenzo Stefano Pietro RICCARDI, Federico BIGATTI, Mattia ACQUADRO, Riccardo NICOLOSI, Andrea TACCONELLI, Stefano TURI, Marco SCARNATO, Luca MORDENTI, Alessandro MERLIN, Marco PIEROBON, Nunzio LAZZARO, Marco PERINI, Giuseppe TORROMINO, Andrea FERRETTI, Simone MININCLERI, Mirko FERRARESE, Alessandro CICUTTI, Matteo CANDOLINI, Lorenzo
BOCCA, Ettore STENI, Paolo SCUTTI, Davide PICOLLO, hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congrua. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori SANTORO Davide, PASCIUTI Lorenzo, Domenico SELVAROLO, Giuseppe SCATURRO, Simone LONZI, Giovanni FODERARO, Fabio CUSANO, Vincenzo Stefano Pietro RICCARDI, Federico BIGATTI, Mattia ACQUADRO, Riccardo NICOLOSI, Andrea TACCONELLI, Stefano TURI, Marco SCARNATO, Luca MORDENTI, Alessandro MERLIN, Marco PIEROBON, Nunzio LAZZARO, Marco PERINI, Giuseppe TORROMINO, Andrea FERRETTI, Simone MININCLERI, Mirko FERRARESE, Alessandro CICUTTI, Matteo CANDOLINI, Lorenzo BOCCA, Ettore STENI, Paolo SCUTTI, Davide PICOLLO tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS:
▪ per il Sig. SANTORO Davide, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. PASCIUTI Lorenzo, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. SELVAROLO Domenico, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. SCATURRO Giuseppe, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Simone LONZI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Giovanni FODERARO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Fabio CUSANO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Vincenzo Stefano Pietro RICCARDI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Federico BIGATTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Mattia ACQUADRO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Riccardo NICOLOSI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Andrea TACCONELLI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Stefano TURI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Marco SCARNATO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Luca MORDENTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Alessandro MERLIN, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Marco PIEROBON, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Nunzio LAZZARO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Marco PERINI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Giuseppe TORROMINO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Andrea FERRETTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Simone MININCLERI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Mirko FERRARESE, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Alessandro CICUTTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Matteo CANDOLINI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Lorenzo BOCCA, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Ettore STENI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Paolo SCUTTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Davide PICOLLO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. SANTORO Davide, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. PASCIUTI Lorenzo, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. SELVAROLO Domenico, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. SCATURRO Giuseppe, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Simone LONZI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Giovanni FODERARO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Fabio CUSANO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Vincenzo Stefano Pietro RICCARDI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Federico BIGATTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Mattia ACQUADRO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Riccardo NICOLOSI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Andrea TACCONELLI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Stefano TURI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Marco SCARNATO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre all’ammonizione;
▪ per il Sig. Luca MORDENTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Alessandro MERLIN, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Marco PIEROBON, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Nunzio LAZZARO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Marco PERINI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 27 (ventisette);
▪ per il Sig. Giuseppe TORROMINO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Andrea FERRETTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 17 (diciassette) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Simone MININCLERI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Mirko FERRARESE, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Alessandro CICUTTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Matteo CANDOLINI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Lorenzo BOCCA, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Ettore STENI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Paolo SCUTTI, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
▪ per il Sig. Davide PICOLLO, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre alla ammonizione;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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