DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 22.11.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 27/10/2012 LAVAGNESE 1919 – BOGLIASCO D ALBERTIS
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 22.11.2012
Campionato Nazionale Juniores
gara del 27/10/2012 LAVAGNESE 1919 - BOGLIASCO D ALBERTIS
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BOGLIASCO D ALBERTIS, reclamo con il quale si deduce la irregolarità di svolgimento della gara e l'illegittimità della sanzione comminata per avere cagionato il ritardato inizio della stessa;
- rilevato che sono due i motivi che inducono a ritenere che la gara si sia svolta in modo regolare:
1. in primo luogo, la squadra ospitata si è presentata in campo senza nulla eccepire in via preliminare e senza esprimere alcuna doglianza in ordine alla carenza della propria rosa di calciatori;
2. in secondo luogo, quasi tutti i calciatori che hanno disputato la gara di cui all'oggetto risultano titolari nella gara immediatamente precedente ed in quella successiva.
Legittimo appare pertanto il legittimo sospetto che la società abbia proposto il reclamo soltanto in esito al risultato finale sfavorevole alla propria squadra
P.Q.M.
Delibera:
1) di rigettare il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della gara per irregolarità dello svolgimento della stessa;
2) di confermare il risultato finale della gara stessa conclusasi con il punteggio di 2-1;
3) accogliere il reclamo nella parte relativa alla irrogazione della multa per non essersi la squadra presentata all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento, posto che la sanzione è stata inflitta senza che fossero ancora noti i motivi che avevano determinato il ritardo, motivi resi noti soltanto con la presentazione del reclamo adopera del BOGLIASCO D ALBERTIS e quindi acquisiti soltanto in un momento successivo;
4) di non addebitare la tassa di reclamo.