DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 22.11.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 10/11/2012 BAGNOLESE – MEZZOLARA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 22.11.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 10/11/2012 BAGNOLESE – MEZZOLARA Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BAGNOLESE con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Baldazzi Matteo, tesserato MEZZOLARA; - rilevato che al calciatore suindicato, è stata comminata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infrazione) con C.U. nº 23 del 7/11/2012 e che detta sanzione non è stata scontata, non avendo il MEZZOLARA successivamente disputato altre gare; - rilevato che ai sensi dell'art.22 comma 6 del C.G.S. il calciatore Baldazzi Matteo non aveva pertanto titolo a partecipare alla gara in oggetto; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società MEZZOLARA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it