DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 22.11.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 10/11/2012 BAGNOLESE – MEZZOLARA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 22.11.2012
Campionato Nazionale Juniores
gara del 10/11/2012 BAGNOLESE – MEZZOLARA
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BAGNOLESE con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Baldazzi Matteo, tesserato MEZZOLARA;
- rilevato che al calciatore suindicato, è stata comminata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infrazione) con C.U. nº 23 del 7/11/2012 e che detta sanzione non è stata scontata, non avendo il MEZZOLARA successivamente disputato altre gare;
- rilevato che ai sensi dell'art.22 comma 6 del C.G.S. il calciatore Baldazzi Matteo non aveva pertanto titolo a partecipare alla gara in oggetto;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla società MEZZOLARA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.