F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 07 Dicembre 2012 (608) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI, FRANCESCO GHELFI, GIUSEPPE VITALE, GIAMPIERO TANSINI, FRANCO COLLAVINO, CONCETTA ANTONIA ANGELA FAZZARI, ROSELLA SENSI, FABIO ZAMBLERA, OSCAR BREVI, LUIGI MARTINELLI, REGGINA CALCIO, MODENA FC, PIACENZA FC, UC SAMPDORIA, US CITTÁ DI PALERMO • (note nn. 9129/360pf09- 10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 07 Dicembre 2012 (608) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI, FRANCESCO GHELFI, GIUSEPPE VITALE, GIAMPIERO TANSINI, FRANCO COLLAVINO, CONCETTA ANTONIA ANGELA FAZZARI, ROSELLA SENSI, FABIO ZAMBLERA, OSCAR BREVI, LUIGI MARTINELLI, REGGINA CALCIO, MODENA FC, PIACENZA FC, UC SAMPDORIA, US CITTÁ DI PALERMO • (note nn. 9129/360pf09- 10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: • Sig. Pasquale FOTI, Presidente della REGGINA CALCIO Spa; • Sig.ra Concetta Antonia Angela FAZZARI, segretaria del settore giovanile della REGGINA CALCIO Spa; Per rispondere il primo di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. La seconda della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS per aver palesemente dichiarato, durante l'audizione resa innanzi la Procura federale, circostanze non veritiere in ordine alla costituzione e gestione della Società Reggina Service Srl - ora Reser Srl anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Società Reggina Calcio Spa. • Sig. Francesco GHELFI, Amministratore delegato dell'EMPOLI FOOTBALL CLUB Spa; • Sig. Giuseppe VITALE, Direttore sportivo dell'EMPOLI FOOTBALL CLUB Spa per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Paolo TOCCAFONDI, attuale Amministratore delegato dell'AC PRATO 1908 Spa; • Sig. Alessio VIGNOLI, Segretario dell'AC PRATO 1908 Spa; • Sig. Mario MASINI, Direttore sportivo dell'AC PRATO 1908 Spa; Per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. Masini e Vignoli inoltre della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e 8, comma 1, CGS, tuttora vigente, per aver reiteratamente omesso di trasmettere alla Procura Federale gli atti e i documenti richiesti, sottoscrivendo al contrario, alternativamente, dichiarazioni non veritiere, poi inviate allo stesso Ufficio Federale. • Sig. Giorgio LUGARESI, Presidente del CESENA CALCIO Spa al tempo dei fatti in contestazione; • Sig. Roberto BENIGNI, Presidente dell'ASCOLI CALCIO 1898 Spa; • Sig. Gianpiero TANSINI, responsabile amministrativo dell'ASCOLI CALCIO 1898 Spa al tempo dei fatti in contestazione; per rispondere di diverse violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Pietro LO MONACO, Amministratore delegato del CALCIO CATANIA Spa per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Franco SOLDATI, Presidente dell'UDINESE CALCIO Spa; • Sig. Franco COLLAVINO, dirigente dell'UDINESE CALCIO Spa, per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. LUCA BARALDI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società MODENA F.C. Spa; • Sig. Maurizio RICCARDI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società PIACENZA F.C. Spa; •16. Sig. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società UC SAMPDORIA Spa; • Sig.ra Rosella SENSI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società AS ROMA Spa; • Sig. Adriano GALLIANI, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dell’AC Milan SpA.; • Sig. Gabriele VALENTINI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della AC CESENA Spa; • Sig. Marco SEMPRINI, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della AC CESENA Spa; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Tullio TINTI, Agente con licenza rilasciata dalla FIGC; Per rispondere di numerosissime e reiterate violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. TIBERIO CAVALLERI, Agente con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Davide TORCHIA, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Giorgio ZAMUNER, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Ernesto RANDAZZO, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Marco Antonio DE MARCHI, all’epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; Per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. Inoltre Tullio TINTI, Tiberio CAVALLERI, Davide TORCHIA, Giorgio ZAMUNER, Ernesto RANDAZZO, Marco Antonio DE MARCHI, Agenti calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., in concorso tra loro della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 9 del CGS per essersi di fatto associati al solo fine di espletare incarichi in conflitto di interesse e, comunque in violazione ed elusione della normativa federale e di settore, con l’aggravante, per il solo TINTI, di aver promosso, costituito e gestito l’intera associazione ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso art. 9 del CGS, il tutto come meglio specificato nell’ atto di deferimento; Tullio TINTI, Pasquale FOTI, Maria Concetta Angela FAZZARI, in concorso tra loro della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 9 del CGS per essersi di fatto associati al fine di commettere illeciti consistenti nel pagamento in favore delle diverse Società appartenenti al gruppo G. di numerose fatture per operazioni inesistenti da parte della REGGINA service – RESER Srl al fine di trarne comunque profitto a danno della stessa Società; • Sig. Stefano CASTELNOVO, all’epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC; • Sig. Vinicio FIORANELLI, all’epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione svizzera; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. UMBERTO DEL CORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società FOGGIA CALCIO e PERUGIA CALCIO Spa; • Sig. Fabio ZAMBLERA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società UC SAMPDORIA Spa e AS ROMA Spa; per rispondere di violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 83 comma 1 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Sig. Aimo DIANA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società U.S. CITTA’ DI PALERMO Spa; • Sig. Gionatha SPINESI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società CATANIA CALCIO Spa; • Sig. Simone CALVANO, all’epoca dei fatti tesserato della Società AC MILAN Spa; • Sig. Oscar BREVI, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa; • Sig. Luigi MARTINELLI, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. • Le Società REGGINA CALCIO Spa, AC CESENA Spa, MODENA FC Spa, UDINESE CALCIO Spa, PIACENZA CALCIO Spa, AC MILAN Spa, UC SAMPDORIA Spa, AS ROMA Spa, AC PRATO 1908 Spa, US CITTÁ DI PALERMO Spa; ai sensi della dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva, per rispondere delle azioni e dei comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dai rispettivi tesserati. Tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive ad eccezione di Tansini, Marotta, Zamblera, Martinelli e Società Piacenza FC. Instauratosi il contraddittorio all’udienza del 21/9/2012, prima del termine della fase dibattimentale, proseguita nei giorni 4/10, 15/11 e 29/11, sono state definite ai sensi dell’art. 23 CGS le posizioni dei deferiti: Pietro Lomonaco, Paolo Toccafondi, Mario Masini, Alessio Vignoli, Giorgio Lugaresi, Gabriele Valentini, Marco Semprini, Roberto Benigni, Franco Soldati, Luca Baraldi, Maurizio Riccardi, Giuseppe Marotta, Adriano Galliani, Tullio Tinti, Stefano Castelnuovo, Giorgio Zamuner, Davide Torchia, Ernesto Randazzo, Marco Antonio De Marchi, Tiberio Cavalleri, Vinicio Fioranelli, Umberto Del Core, Gionatha Spinesi, Simone Calvano, Aimo Diana, Udinese Calcio, AC Cesena Calcio, AC Milan, AS Roma, AC Prato 1908. Nel corso del dibattimento la Procura federale ha rettificato il capo di incolpazione nei confronti di Pasquale Foti escludendo che la condotta a lui ascritta fosse finalizzata ad acquisire vantaggi personali. La Procura federale ha avanzato le seguenti richieste sanzionatorie: anni 5 di inibizione ridotti ad anni tre dopo la rettifica del capo di incolpazione per Pasquale Foti, mesi 5 di inibizione per Giuseppe Vitale, anni 1 e mesi 8 di inibizione per Giampiero Tansini, anni 1 e mesi 6 di inibizione per Franco Collavino, anni 3 di inibizione ridotti a mesi 18, dopo la rettifica del capo di incolpazione per Concetta Antonia Angela Fazzari, mesi 1 di inibizione per Rossella Sensi, € 15.000,00 di ammenda per Fabio Zamblera, mesi 1 di squalifica ed € 50.000,00 di ammenda per Oscar Brevi e Luigi Martinelli, € 30.0000,00 di ammenda per la soc. Modena FC, € 500.000,00 di ammenda ridotti ad € 120.000,00 dopo la rettifica del capo di incolpazione per la Società Reggina Calcio, € 30.000,00 di ammenda per la Società UC Sampdoria, € 30.000,00 di ammenda per la Società US Città di Palermo. Inoltre ha chiesto per Francesco Ghelfi la dichiarazione di estinzione dell’incolpazione per intervenuta prescrizione e non luogo a procedere per la Società Piacenza in seguito alla revoca dell’affiliazione. Al termine del dibattimento i difensori dei deferiti Foti, Vitale, Collavino, Sensi, Brevi, Modena, Reggina, Sampdoria e Palermo si sono riportati alle rispettive memorie difensive insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per i deferiti Tansini, Zamblera, Martinelli e Piacenza. Motivi della decisione Il presente procedimento trae spunto da notizie di stampa, apparse sui quotidiani nazionali in data 28 e 29 ottobre 2009, relative all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano nell’ambito dell’inchiesta denominata “Italease”, in ordine all’ipotesi di reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti ed a reati tributari. Da ulteriori notizie di stampa apparse sui quotidiani nazionali nel mese di giugno 2010 si apprendeva l’ esistenza di ulteriori indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e, nello specifico, l’esecuzione di numerose perquisizioni, con conseguente sequestro di copiosa documentazione, che interessavano anche alcune Società di calcio. In data 21 giugno 2010 il Pubblico Ministero procedente della Procura della Repubblica di Milano, titolare del fascicolo n. 41063/10 R.G.N.R. aperto a seguito delle ulteriori indagini innanzi indicate, informava la Procura federale dell’apertura di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) a carico di dirigenti di Società di calcio. Con note del 28 giugno 2010, 30 luglio 2010, 10 settembre 2010, 28 settembre 2010, 3 febbraio 2011, 17 maggio 2011, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano informava la Procura federale dell’esito della attività istruttoria effettuata e, da ultimo, dell’emissione degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. . Sulla base di tali elementi la Procura federale svolgeva ampie ed approfondite indagini che andavano ad integrare le informazioni pervenute dall’Autorità Giudiziaria. L’esame congiunto di tali acquisizione probatorie, in gran parte documentali, consente di ritenere accertati fatti di notevole gravità non solo sotto il profilo penale (del quale ovviamente questa Commissione non deve interessarsi se non per quanto attiene l’accertamento dei fatti) ma anche sotto il profilo disciplinare sportivo. Non è accettabile infatti la tesi avanzata da alcune difese secondo la quale alcuni fatti oggetto del presente giudizio avrebbero rilevanza solo sotto il profilo penale e/o fiscale Le condotte poste in essere da alcuni tesserati e da soggetti comunque operanti in ambito Federale, non solo sono contrarie ai doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art. 1 comma 1 del CGS, ma minano gravemente la credibilità dell’intero sistema sportivo oltre ad alterare il corretto equilibrio delle possibilità di tutti i partecipanti alle diverse competizioni, equilibrio che deve essere garantito, per quanto possibile, all’interno della comunità sportiva in generale e del mondo del calcio in particolare. Si impone pertanto un attento scrutinio delle singole responsabilità che consenta di pervenire ad un adeguato impianto sanzionatorio per i responsabili di tali fatti, tenuto conto che l’adesione al meccanismo processuale del c.d. patteggiamento ha consentito la definizione concordata ed anticipata di molte posizioni. Il procedimento penale pendente presso l’A.G.O. di Milano e, per quanto di competenza della Giustizia sportiva, le conseguenti indagini della Procura federale, hanno permesso di accertare l’esistenza di un articolato sistema di frode fiscale posto in essere da un soggetto non operante in ambito federale e dalla organizzazione facente capo allo stesso. Risulta pacificamente provata la costituzione ad opera di tale soggetto di una serie di Società austriache, inglesi, olandesi, ungheresi o di altri paesi Europei (c.d. “cartiere”) al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, utilizzate dal Sig. G. e dal suo gruppo societario per effettuare trasferimenti di denaro all’estero in favore di numerose Società e/o persone fisiche italiane. L’organizzazione del Sig. G. contattava i clienti italiani attraverso procacciatori retribuiti con percentuali sulla somma movimentata e si avvaleva della complicità di un dirigente della banca UBS di Ginevra. In alcuni casi il denaro, dopo un’ulteriore schermatura attraverso Società off-shore con sede a Panama e nelle Isole Vergini, rientrava in Italia in contanti tramite le cosiddette Società di “spallonaggio” (come ad esempio la Preziofin di Chiasso). Purtroppo risulta indubitabilmente provato anche che alcuni tesserati soggetti all’Ordinamento sportivo si siano avvalsi di tale illecita attività con le modalità (e le responsabilità personali) che di seguito preciseremo. Per tali soggetti il procacciatore risulta essere stato Tullio Tinti che ha definito la sua posizione ai sensi dell’art. 23 CGS. Negli interrogatori resi innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 2.11.2009, 6.11.2009, il Sig. G. ha, infatti, dichiarato: “…Allora, lì il contatto con le Società calcistiche ci è arrivato tramite un…come si chiamano, i…no, non promotore calcistico, un… … procuratore di calcio, che si chiama Tullio TINTI di Brescia. E’ tramite TINTI che io ho conosciuto la REGGINA e abbiamo conosciuto poi due altre Società di … …di calcio. Dove gli importi che sono stati fatturati, sono stati fatturati poi da Società estere, in sostanza. Poi questo è chiaro. Per i titolari stessi delle Società… cioè, per il loro beneficio, in buona sostanza, per una liquidità. E in un paio di casi… … per i presidenti delle Società di calcio. Ed il caso… per esempio in un paio di casi sono soldi che dovevano essere pagati a questo Tinti …disponibilità estere … … normalmente il ritorno era in contanti in Italia … … dei fondi neri, ecco. Mettiamoci…sì, questo è un po’ il concetto. No, no, proprio…cioè, nel caso della Reggina, il Presidente della Reggina… e nel caso dell’altro, dell’Empoli, mi pare, il Presidente dell’Empoli. Si. O il suo direttore amministrativo…..Nel caso però del….cioè, in un paio di casi le somme sono servite anche a essere…..a remunerare il Tinti stesso. Le sue prestazioni che mi avevano detto che lui aveva fatto. In un paio di casi, eh, però? Non nella maggior parte dei casi……”. A latere di questa attività illecita è emerso poi un vero e proprio “sistema” messo in atto dal gruppo di agenti che ruotava intorno a Tullio Tinti, teso ad eludere ed aggirare la normativa che regola l’attività dei Procuratori, con particolare riguardo al divieto di conflitto di interessi. In sostanza il Procuratore effettivo di una delle parti (in genere il calciatore interessato al trasferimento) al fine di poter ricevere il mandato da una (o perfino da entrambe) delle Società interessate (o perfino da entrambe) e da poter essere così retribuito da tali Società anziché dal calciatore, simulava il conferimento del mandato ad altro procuratore facente parte del “sistema”. Sono state accertate, infine, numerose altre violazioni del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti. In relazione all’eccezione di prescrizione sollevata, in pratica, da tutti i deferiti va precisato che ai sensi dell’art. 25 n.1 lett a del CGS il dies a quo per il calcolo dei termini è quello in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’infrazione disciplinare contestata. Pertanto nel caso dell’utilizzo delle fatture false fornite dall’organizzazione del Sig. G. sopra citato, il dies a quo va individuato in quello dell’ultimo pagamento. Per quanto riguarda la violazione dell’art. 9 del CGS, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito Foti e della Società Reggina, la decorrenza del termine prescrizionale non può che decorrere dalla data di cessazione del vincolo associativo, trattandosi di tipica violazione disciplinare di natura permanente. Fatta questa doverosa premessa interpretativa, alla luce della normativa vigente devono ritenersi prescritti i fatti commessi entro il 30/6/2006. Molte difese hanno osservato che le violazioni al Regolamento Agenti contestate ai deferiti sono in gran parte di natura formale. Come più volte osservato da questa C.D.N. ciò non ne limita la gravità in quanto il rigore formale garantisce la sostanza, in particolar modo in casi di grande rilievo economico e, spesso, di evidente opacità. Lo scopo della normativa federale in subiecta materia è quella di garantire la massima trasparenza e l’assoluta regolarità, anche fiscale, delle operazioni di trasferimento e/o tesseramento dei calciatori. Pertanto il rispetto rigoroso della forma non è un capriccio normativo ma una precisa esigenza che non ammette eccezioni. La prova dei fatti, nei limiti più avanti precisati, emerge non solo dalle dichiarazioni del G. ritualmente acquisite, ma anche dai documenti agli atti e perfino dalle dichiarazioni dei deferiti che, in linea di massima, non hanno negato gli accadimenti ma si sono limitati a contestare il rilievo disciplinare dei fatti loro contestati.. Passando all’esame delle posizioni dei deferiti che non hanno definito il procedimento ai sensi dell’art. 23 CGS, questa Commissione osserva quanto segue. L’affiliazione della Società Piacenza FC è stata revocata in seguito alla dichiarazione del suo fallimento. Nei suoi confronti va emessa pertanto pronuncia di non luogo a procedere. Tutti i fatti addebitati al Ghelfi ed al Collavino risultano prescritti essendo anteriori al 30/6/2006. Pertanto nei loro confronti va dichiarata l’estinzione del giudizio disciplinare. Per quanto attiene la violazione dell’art. 9 CGS ascritta al Foti e alla Fazzari questa Commissione, pur non ritenendo di aderire alle eccezioni sollevate nelle loro difese, non ritiene raggiunta la prova certa della esistenza di un vincolo associativo dei due deferiti (tra loro certamente esistente) esteso anche al Tinti. Infatti se da un lato le dichiarazioni rese dal G. e la reiterazione delle condotte con le medesime modalità farebbero presumere l’esistenza di un comune accordo finalizzato alla commissione di illeciti, dall’altro non può escludersi che il Foti si sia limitato a rivolgersi di volta in volta al Tinti, a prescindere da ogni altro comune progetto. Per quanto attiene le altre violazioni ascritte al Foti, esse risultano ampiamente provate non solo dalle dichiarazioni del G. ma anche dalla documentazione acquisita e perfino dalle ammissioni del deferito che non ha mai negato di aver utilizzato le false fatture per trasferire fondi all’estero, limitandosi a sostenere di aver perseguito non già il proprio interesse personale ma esclusivamente quello della Società. Questa circostanza, alla quale ha dato credito anche la Procura Federale precisando in tal senso quanto in un primo momento contestato nel deferimento, non ha tuttavia valore esimente. Infatti l’illiceità della condotta ai fini disciplinari non dipende esclusivamente dalla destinazione finale dei proventi delle operazioni simulatorie, che in ogni caso sono servite a costituire all’estero una congrua provvista di denaro in nero, a prescindere dalla sua utilizzazione finale, con tutte le conseguenze del caso anche in relazione alla redazione del bilancio societario. Tali operazioni hanno avuto certamente un costo per la Reggina, se non altro per i compensi illeciti versati al procacciatore e all’organizzazione del Sig. G.. Infine non va sottaciuto che la tesi difensiva (come appena detto non esimente) secondo la quale la provvista illecitamente costituita sarebbe servita solo a compensare mediazioni per vantaggiose cessioni di calciatori, non è stata in alcun modo provata né documentalmente (con la giustificazione di un provvidenziale incendio che avrebbe distrutto tali tracce scritte) né assertivamente in quanto il deferito non ha mai indicato il nominativo dei fantomatici intermediari che avrebbero incassato in nero tali somme. Per quanto sopra esposto risulta evidente che i mandati di scouting conclusi con le varie Società dell’organizzazione del Sig. G. simulano operazioni inesistenti. Pertanto le violazioni al Regolamento Agenti contestate al Foti in relazione alla redazione di tali contratti devono ritenersi assorbite nella violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all’art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti contestata nel primo capoverso del capo di incolpazione (vedi pagg. 69-70 dell’atto di deferimento). Sussistono invece le violazioni contestate al Foti per le operazioni di mercato relative ai calciatori Mario Cassano e Sergio Volpi (fattispecie di cui al punto B del deferimento). Delle condotte ascritte al suo Presidente risponde ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta la soc. Reggina calcio Spa. Venuta meno l’incolpazione di violazione dell’art. 9 CGS, la deferita Fazzari risponde solo delle false dichiarazioni rese alla Procura federale in data 14/4/2011. Della falsità di tali dichiarazioni non può dubitarsi alla luce delle emergenze documentali e della dichiarazioni rese dal Foti. La tesi difensiva secondo la quale il diritto di difendersi nel procedimento penale sui medesimi fatti costituirebbe un’esimente anche in questa sede, non solo è assai opinabile ma è anche definitivamente smentita dalla constatazione che la Fazzari non si è limitata a non rispondere avvalendosi della dedotta (e molto dubbia, almeno in questa sede) facoltà ma ha reso vere e proprie false dichiarazioni venendo palesemente meno ai doveri imposti dall’art. 1 comma 1 del CGS. Delle incolpazioni rivolte al Vitale quella relativa alla violazione del regolamento Agenti nella sottoscrizione del contratto con il calciatore Mario Cassano è prescritta. Al contrario sussiste la responsabilità del deferito, provata per tabulas, per quanto attiene la contestata violazione del Regolamento Agenti nella conclusione del contratto con il calciatore Matteo Nicoletti. Sussiste la responsabilità del deferito Tansini per i fatti a lui addebitati, tutti provati documentalmente. Peraltro il Tansini non ha svolto alcuna attività difensiva. Sono provate documentalmente anche le violazioni del Regolamento Agenti relative alla conclusione del contratto tra la Società Roma ed il calciatore Zamblera sottoscritto in data 29/9/2009, violazione delle quali devono rispondere il calciatore stesso e Rosella Sensi nonché la Società Sampdoria per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del suo tesserato Zamblera. Per quanto attiene i deferiti Brevi e Martinelli, risulta provato documentalmente che essi abbiano ricevuto parte del compenso loro dovuto dalla Società Ascoli mediante pagamenti all’estero e in nero, grazie ad una delle operazioni simulate realizzate dall’organizzazione del Sig. G.. L’ultimo pagamento è successivo al 30/6/2006. Ciò configura certamente, quanto meno, una violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità imposto dall’art. 1 comma 1 del CGS in vigore anche all’epoca dei fatti. Non è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Brevi anche perché all’epoca dei fatti il deferito svolgeva incontestatamente attività di calciatore. Ai fini del riconoscimento della responsabilità diretta della Società Sampdoria e oggettiva delle Società Modena e Palermo si rileva che per le condotte anti regolamentari dei rispettivi tesserati Marotta, Baraldi e Diana, gli stessi hanno definito la loro posizione ex art. 23 del CGS. Per le responsabilità come sopra individuate sanzioni congrue, anche in relazione alla remota epoca di compimento delle attività oggetto di indagine, risultano quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. dichiara non doversi procedere per l’avvenuta revoca dell’affiliazione nei confronti della Società Piacenza FC. Dichiara estinte per intervenuta prescrizione le violazioni ascritte a Francesco Ghelfi e Franco Collavino. Infligge le seguenti sanzioni: - anni 2 (due) di inibizione per Pasquale Foti, - mesi 9 (nove) di inibizione per Concetta Antonia Angela Fazzari, - mesi 2 (due) di inibizione per Giuseppe Vitale, - anni 1 (uno) di inibizione per Giampiero Tansini, - mesi 1 (uno) di inibizione per Rosella Sensi, - € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Fabio Zamblera, - mesi 1 (uno) di squalifica ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda per Oscar Brevi, - mesi 1 (uno) di squalifica ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda per Luigi Martinelli, - € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per la Società Modena FC, - € 100.000,00 (€ centomila/00) di ammenda per la Società Reggina Calcio, - € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per la Società UC Sampdoria, - € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per la Società US Città di Palermo. Le rimanenti posizioni sono state definite con patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, formalizzate con Comunicati Ufficiali nn. 20/CDN del 24.9.2012 e 38/CDN del 16.11.2012.
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