DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 21.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo CELANO F.C. MARSICA SPA – SAMBENEDETTESE 2009 SDRL

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 21.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo CELANO F.C. MARSICA SPA - SAMBENEDETTESE 2009 SDRL Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Celano Marsica con cui si chiede che alla società Sambenedettese sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara o, in subordine la ripetizione della stessa a causa del comportamento dei tifosi ospiti che avrebbe influito sul regolare svolgimento della stessa. In particolare la reclamante assume che il comportamento dei predetti sostenitori, resisi responsabili del lancio di oggetti che colpivano un A.A. e di atteggiamenti intimidatori nei confronti della Terna Arbitrale, avrebbe di fatto costretto l'Arbitro, al 38º del secondo tempo, dopo 7 minuti di interruzione, a proseguire la gara solo formalmente per evitare "ulteriori tafferugli e possibili conseguenze per la incolumità della Terna Arbitrale". Pertanto la reclamante ritiene che sia l'Arbitro che il suo Assistente non fosserò più nelle condizioni fisiche e psicologiche per poter dirigere ancora l'incontro; OSSERVA Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato.La tesi sostenuta dalla reclamante è contraddetta dallo stesso Direttore di gara, il quale, nonostante gli spiacevoli episodi provocati dai sostenitori della società ospitante, ha riferito, nel referto di gara, che la gara si era svolta regolarmente (" terminato il lancio di oggetti riprendo la gara e la stessa termina regolarmente"). Pertanto, poichè il referto di gara gode di fede privilegiata è da concludere nel senso che i fatti descritti dalla reclamante non abbiano influito sul regolare svolgimento della gara ed in particolare sulla direzione della stessa; PQM delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Celano - Sambenedettese 1-2 3) di addebitare sul conto della società Celano Marsica la tassa di reclamo.
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