F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (148) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUSI (Agente di calciatori), ANDREA CARTA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. USD Azzurra Sandrigo)) E DELLA SOCIETA’ USD AZZURRA SANDRIGO (nota n. 2680/27pf12-13/AM/ma dell’8.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (148) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUSI (Agente di calciatori), ANDREA CARTA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. USD Azzurra Sandrigo)) E DELLA SOCIETA’ USD AZZURRA SANDRIGO (nota n. 2680/27pf12-13/AM/ma dell’8.11.2012). Con provvedimento dell’8 novembre 2012 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione: - Il Sig. Giacomo Lusi, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento FIGC sugli Agenti di calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Andrea Carta al momento del conferimento del mandato in questione; - Il Sig. Andrea Carta, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Giacomo Lusi, senza rivestire tale qualifica, essendo ancora un calciatore dilettante; - la Società USD Azzurra Sandrigo Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna i deferiti Giacomo Lusi e Andrea Carta, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giacomo Lusi e Andrea Carta, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giacomo Lusi, sanzione della sospensione per mesi quattro, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla sospensione della licenza per giorni 90 (novanta); pena base per il sig. Andrea Carta, sanzione della squalifica per due giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per una giornata e censura;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la sola Società USD Azzurra Sandrigo in riferimento alla quale la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento e la trasmissione degli atti alla stessa Procura, in quanto l’identificativo del calciatore appartiene ad un altro Andrea Carta tesserato appunto per la Società Azzurra Sandrigo Srl del CR Veneto, nella quale il calciatore deferito non risulta avere mai giocato. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Andrea Carta squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali e censura; Giacomo Lusi sospensione della licenza per giorni 90 (novanta). Proscioglie la Società ASD Azzurra Sandrigo da ogni addebito e dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale.
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