F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO STILO (all’epoca dei fatti Presidente Società AS Valle Grecanica), Società AS VALLE GRECANICA – (nota n. 936/1320pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012
(60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO STILO (all’epoca dei fatti Presidente Società AS Valle Grecanica), Società AS VALLE GRECANICA - (nota n. 936/1320pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).
La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 936/1320 del 20 agosto 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della AS Valle Grecanica, Signor Domenico Stilo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla delibera n. 135bis/01 emessa nella seduta del 14 aprile 2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e l'allenatore Giuseppe Carella. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la A.S. Valle Grecanica. Nel merito, l'allenatore ha presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento dell'ulteriore residua somma di euro 2.500,00 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 3 novembre 2010, quale premio di tesseramento. Il ricorso peraltro fa riferimento ad una precedente decisione dello stesso Collegio del 29 ottobre 2011, con la quale la Società era stata condannata al pagamento in favore dell'allenatore di euro 4.500,00, a fronte di una richiesta di euro 7.000,00, e la somma oggetto del presente contenzioso si riferisce proprio all'ultima scadenza contrattuale. Nel corso del giudizio, nella seduta del 14 aprile 2012, la Società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati, pari ad euro 25,00. La delibera, inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e collegato art. 8, comma 15, del C.G.S., risulta formalmente notificata il 23 maggio 2012. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.. Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di Domenico Stilo e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Domenico Stilo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 12 (dodici).
- per la AS Valle Grecanica: la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi all’atto dell’iscrizione a campionati federali.
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