F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Luco Canistro), Società ASD LUCO CANISTRO – (nota n. 1219/843pf12-13/MS/vdb del 7.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Luco Canistro), Società ASD LUCO CANISTRO - (nota n. 1219/843pf12-13/MS/vdb del 7.9.2012). La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 1219/843 del 7 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, della A.S.D. Luco Canistro, Signor Moreno Alonzi, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Vertenze Economiche presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n.10/D dell'8 novembre 2011 emessa all' esito del contenzioso fra la predetta Società e il calciatore Gaetano Maurizio Priore. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la A.S.D. Luca Canistro. In via preliminare, questa Commissione rileva che a carico della Società nella seduta odierna sono stati presi provvedimenti sanzionatori per analogo inadempimento nei riguardi di altro giocatore. Nel merito, il calciatore aveva presentato ricorso alla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. per il recupero della differenza fra quanto concordato in sede di accordo economico e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 12.500,00, relativamente alla stagione sportiva 2010/211. La C.A.E. ha accolto il ricorso, anche per inammissibilità delle controdeduzioni presentate dalla Società in quanto tardive ai sensi dell' art.21 bis del Regolamento della L.N.D., e condannato la Società al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente. La Società ha successivamente proposto appello alla Commissione Vertenze Economiche che, recependo in parte i motivi di gravame, ha annullato la decisione di primo grado per violazione del diritto della difesa ma ha proceduto nel merito, non ritenendo sussistere motivi per la rimessione degli atti all'organo decidente in primo grado, ed in tale sede, accogliendo la pretesa azionata dal calciatore, ha condannato la A.S.D. Luco Canistro a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 12.500,00, comprensivo delle eventuali ritenute fiscali di legge. La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata il 15 dicembre 2011. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Moreno Alonzi e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica nei confronti della Società, oltre all’ammenda di € 6.250,00 (€ seimiladuecentocinquanta/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - per Alonzi Moreno, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 6 (sei). - per la ASD Luco Canistro: la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi al momento dell’iscrizione della stessa a campionati federali.
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