F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti Presidente ASD Zagarolo), Società ASD ZAGAROLO – (nota n.1326/456pf12-13/AM/ma del 13.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 05 Dicembre 2012 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARONGIU (all’epoca dei fatti Presidente ASD Zagarolo), Società ASD ZAGAROLO - (nota n.1326/456pf12-13/AM/ma del 13.9.2012). La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 1326/46 del 13 settembre 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e legale rappresentante, pro tempore, del U.S.D. Zagarolo, Signor Davide Marongiu, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base al provvedimento n.116 emesso nella seduta del 17 maggio 2012 dalla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e il calciatore Fabio Ciafrei. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la U.S.D. Zagarolo. Nel merito, il calciatore ha presentato ricorso a detta Commissione, chiedendo, sulla base dell'accordo economico stipulato con la Società relativamente alla stagione sportiva 2011/2012 ed a seguito del trasferimento ad altra squadra, il pagamento delle rate inerenti le mensilità da settembre a novembre 2011, per un importo di euro 3.000,00. Nel corso del giudizio, la Società non ha depositato alcuna memoria né inviato documentazione nei termini, talchè la Commissione ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate, per un importo complessivo di euro 3.000,00, a favore del reclamante. La decisione, non impugnata nei termini alla Commissione Vertenze Economiche, è divenuta esecutiva ed il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, che risulta formalmente notificata il 23 maggio 2012 dal Dipartimento interregionale della L.N.D. La Società però non ha presentato ricorso né ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) nei confronti di Davide Marongiu e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate: P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - per Davide Marongiu, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 6 (sei). - per USD Zagarolo: la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione a campionati federali.
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