F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIKE MINIATI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Sandonà Jesolo Calcio Srl, attualmente tesserato per la Soc. US Poggibonsi Srl), ANDREA MARCENTA (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ SANDONA’ JESOLO CALCIO Srl (nota n. 2144/191pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIKE MINIATI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Sandonà Jesolo Calcio Srl, attualmente tesserato per la Soc. US Poggibonsi Srl), ANDREA MARCENTA (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ SANDONA’ JESOLO CALCIO Srl (nota n. 2144/191pf12-13/AM/ma del 17.10.2012). Il deferimento Con provvedimento del 17 ottobre 2012 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione: - Il Sig. Andrea Marcenta, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Mike Miniati al momento del conferimento del mandato in questione; - Il Sig. Mike Miniati, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Andrea Marcenta senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante; - la società Sandonà Jesolo Calcio Srl, a titolo dì responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Il Vice Procuratore Federale fonda la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 30/08/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 2181, conferito, in data 07/08/2012, dal calciatore, Sig. Mike Miniati all'agente di calciatori, Sig. Andrea Marcenta, avendo trovato riscontro il suo “Status” di “calciatore dilettante”, e quindi il mancato possesso della qualifica di “calciatore professionista”, al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti in quanto dagli atti ufficiali risulta evidente l'infondatezza della violazione contestata ai deferiti, avendo trovato riscontro lo “Status” di “calciatore professionista” del calciatore, Sig. Mike Miniati, in quanto con nota datata 12.11.2012 la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori comunicava a Questa Commissione Disciplinare che a seguito di ulteriori controlli era risultato che all'agente Andrea Marcenta “... era stato conferito regolare mandato da calciatori professionisti e che la trasmissione alla Procura, da parte della scrivente Commissione, è dovuta a lungaggini burocratiche non imputabili alla Commissione stessa...” II dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di prosciogliere i deferiti.
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