F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012 (119) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI RUSSO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. ASD Flaminia Civita Castellana, attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl), SALVATORE FINI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (nota n. 2136/190pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 06 Dicembre 2012
(119) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI RUSSO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. ASD Flaminia Civita Castellana, attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl), SALVATORE FINI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (nota n. 2136/190pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).
Con provvedimento del 16 ottobre 2012 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:
- Il Sig. Salvatore Fini, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Giovanni Russo al momento del conferimento del mandato in questione;
- Il Sig. Giovanni Russo, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Salvatore Fini senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante;
- la Società ASD Flaminia Civita Castellana, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna i deferiti Giovanni Russo e Salvatore Fini, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giovanni Russo e Salvatore Fini, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Russo, sanzione della squalifica per due giornate e ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a una giornata di squalifica ed ammenda di € 500,00; pena base per il Sig. Salvatore Fini, sanzione della sospensione della licenza per mesi due ed ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta) di sospensione della licenza;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento è proseguito per la sola Società ASD Flaminia Civita Castellana in riferimento alla quale la Procura Federale ha chiesto irrogarsi l’ammenda di € 1.500,00 per responsabilità oggettiva in quanto dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal calciatore, avendo trovato riscontro lo “Status” di “calciatore dilettante” del Sig.
Giovanni Russo, e quindi il suo mancato possesso della qualifica di “calciatore professionista”, come previsto dall'art. 28 delle NOIF, al momento della sottoscrizione del mandato conferito all'agente di calciatori, Sig. Salvatore Fini, avvenuta in data 30/07/2012. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Giovanni Russo squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali e ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
Salvatore Fini sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta).
Infligge alla Società ASD Flaminia Civita Castellana l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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