COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FARA OLIVANA CON SOLA Camp. Promozione Gir. D Gara del 28-10-2012 tra Fara Olivana con Sola / Rudianese C.U. n. 26 del CRL datato 2-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FARA OLIVANA CON SOLA Camp. Promozione Gir. D Gara del 28-10-2012 tra Fara Olivana con Sola / Rudianese C.U. n. 26 del CRL datato 2-11-2012 La società FARA OLIVANA CON SOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico, FERRARI Fulvio sino al 12.12.2012, chiedendo l'annullamento della squalifica in quanto non avrebbe assolutamente insultato l'assistente ufficiale dell'arbitro, rimproverandolo solamente per aver rovinato il terreno di gioco. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto dell'arbitro emerge chiaramente che il FERRARI ha proferito una frase offensiva nei confronti nei confronti dell'arbitro, mentre lo rimproverava per aver rovinato il terreno di gioco. Tale comportamento merita di essere censurato alla luce della semplice offesa proferita. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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