CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 ottobre 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / U.S. Grosseto F.C. Srl, Sig. Piero Camilli, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 ottobre 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / U.S. Grosseto F.C. Srl, Sig. Piero Camilli, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Prof. Avv. Angelo Piazza Presidente Avv. Giuseppe Albenzio Arbitro Dott. Giancarlo Armati Arbitro riunito in Roma presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 12 ottobre 2012, ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n 2100 del 23.08.12 - 637) promosso da: A.S.G. Nocerina S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Christian Citarella, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Adriano Bellacosa, Prof. Angelo Clarizia, Mario Stagliano e Maurizio Bellacosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Nocera Inferiore (SA) 84014, Via G. Matteotti n. 30, giusta procura rilasciata in calce all’istanza di arbitrato parte istante contro U.S. Grosseto F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rapp.ta e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via De’ Marchi n. 2/4, giusta procura in calce alla memoria di costituzione parte intimata contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e assistita dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma, via Panama n. 58 parte intimata e contro Sig. Piero Camilli, Lega nazionale professionisti serie B e Lega italiana calcio professionistico parti intimate non costituitesi *** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1) Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale si pronunciava sul deferimento presentato dalla Procura Federale della F.I.G.C., infliggendo al Sig. Piero Camilli, Presidente della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., la sanzione dell’inibizione per cinque anni ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. l’esclusione dal campionato di Serie B per la stagione sportiva 2012/13, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. 2) Nello specifico, al Presidente della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., Sig. Piero Camilli, e, di conseguenza, alla società il Procuratore Federale aveva contestato la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere “in occasione della gara Ancona/Grosseto del 30/04/2010, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati (il direttore sportivo del Grosseto Andrea Iaconi, e gli atleti Filippo Carobbio, Kewullay Conteh, Inacio Josè Joelson, Paolo Domenico Acerbis, e Marco Turati ), posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. Grossetto F.C. S.r.l., onde guadagnare l’accesso ai play-off”. Con l’aggravante, di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento della gara. 3) Al procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale partecipava anche la A.S.G. Nocerina in forza di ordinanza n. 1 dell’1 agosto 2012, in quanto ritenuta portatrice di “potenziali interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, del C.G.S.” 4) Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale proponeva reclamo la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., chiedendo la modifica della sanzione inflitta, stante la propria estraneità ai fatti. 5) Successivamente, con dispositivo pubblicato con C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012, la Corte di Giustizia Federale annullava il provvedimento impugnato. 6) Con istanza di arbitrato depositata presso la segreteria del TNAS in data 23 agosto 2012, la A.S.G. Nocerina S.r.l. promuoveva impugnativa avverso tale decisione, chiedendone l’annullamento e formulando contestuale istanza di misura cautelare presidenziale, a norma dell’art. 23, comma 2, Codice del TNAS. 7) In data 27 agosto 2012, a seguito della pubblicazione con C.U. n. 034/CGF delle motivazioni del provvedimento impugnato, la società A.S.G. Nocerina S.r.l. riformulava l’istanza di misura cautelare. 8) In data 31 agosto 2012 (prot. n. 2188), il presidente del TNAS respingeva l’istanza cautelare, non ravvisando la sussistenza del necessario presupposto del fumus e rilevando che della sentenza di secondo grado era già stata avviata l’esecuzione con la discesa in campo del Grosseto nella prima partita di campionato di serie B disputata il 25/08/12 e l’inizio, in data 2/09/2012, del campionato di LegaPro. 9) Ai fini della costituzione del Collegio il Presidente del Tribunale designava come Arbitri l’Avv. Giuseppe Albenzio ed il Dott. Giancarlo Armati ed individuava nella persona del Prof. Avv. Angelo Piazza il Presidente del Collegio arbitrale. 10) In data 12 ottobre 2012, presso la Sala Udienze del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, veniva celebrata la prima udienza, in occasione della quale veniva esperito senza successo il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Si procedeva, pertanto, alla discussione della controversia sulle istanze istruttorie, sulle eccezioni preliminari e sul merito. 11) La difesa della parte istante, riportandosi agli atti, concludeva per l’accoglimento dell’istanza arbitrale ed, in subordine, perché “si dia luogo all’istruttoria con l’esame testimoniale in contraddittorio del Sig. Andrea Iaconi….perchè renda, a valere quali capitoli di prova, dichiarazioni in ordine ai contenuti dei colloqui con il Presidente del Grosseto, Sig. Piero Camilli, in ordine ai successivi colloqui con i tesserati Turati e Joelson, nel caso anche mediante esame ovvero confronto dei medesimi Turati, Joelson, Carobbio e Cafaro…; conclude perché si chieda alla Federazione Italiana Gioco Calcio e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di esibire documentazione che individua i dirigenti accreditati, per il Grosseto Calcio Srl, a partecipare al calcio mercato nel periodo 1 luglio 2010/31 agosto 2012, in particolare con riferimento al nominativo del sig. Andrea Iaconi”. 12) Le difese delle parti intimate chiedevano, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda di arbitrato per difetto di legittimazione attiva e, in subordine, il suo rigetto, perché infondata nel merito, previo rigetto di tutte le richieste istruttorie. 13) Dopo aver svolto brevi repliche, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 14) Ad esito delle discussione, il Collegio si riservava la decisione. DIRITTO Preliminarmente ad ogni altra questione di merito, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto di legittimazione ad agire della società A.S.G. Nocerina S.r.l., sollevata dalla F.I.C.G. e dalla società Grosseto. L’eccezione appare fondata alla luce delle motivazioni che seguono. Il presente giudizio ha ad oggetto la sanzione disciplinare inflitta alla società Grosseto Calcio ed al suo Presidente, sig. Piero Camilli, relativamente ad una ipotesi di alterazione del risultato della gara di campionato Ancona/Grosseto del 30/04/2010, sanzione deliberata dalla Commissione Disciplinare e revocata dalla Corte di Giustizia Federale. La società A.S.G. Nocerina S.r.l. chiede al Collegio l’annullamento di tale decisione, fondando e giustificando il ricorso sul diritto della stessa alla permanenza nel campionato di serie B, diritto che – a suo dire – si configura come indisponibile ai sensi dell’art. 12 ter Statuto Coni e dell’art. 3, comma 1, Codice TNAS. Parte istante ritiene che una società terza abbia titolo a ricorrere avverso una decisione ad essa sfavorevole, assunta a beneficio di altra società concorrente, al fine di tutelarsi dalle conseguenze di tale pronuncia e di garantire un equilibrato andamento delle competizioni sportive. In particolare, domanda di essere riammessa al campionato di serie B per la stagione calcistica 2012/2013. A conferma di ciò, la A.S.G. Nocerina S.r.l. ricorda di essere stata ammessa, con ordinanza n. 1 dell’1 agosto 2012, al procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto portatrice “di potenziali interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli art. 41, comma 7 e 33, comma 3 del cgs”. Tali considerazioni non sono, ad avviso di questo Collegio, condivisibili. Il procedimento disciplinare, per sua natura, esclude la riconoscibilità di posizioni di interesse sostanziale diretto in capo a soggetti terzi. Pertanto, le eventuali incidenze in capo a questi costituiscono meri effetti riflessi ed indiretti della determinazione adottata. La stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che “il procedimento disciplinare non configura posizioni di controinteresse, ha natura duale, dando luogo a un rapporto bilaterale tra ente procedente e soggetto incolpato” (TAR Lazio, sezione III-ter, sentenza n. 2474/08,). Alla luce di ciò, deve ritenersi che il terzo non sia legittimato a proporre azioni innanzi a questo Tribunale, in quanto sfornito di qualsiasi titolo a far valere un interesse pretensivo all’applicazione di misure sanzionatorie a carico di soggetti terzi. Né può essere invocato il disposto dell'art. 33, comma 3, collocato nel Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede che “nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica”, giacché questa regola, in ragione della sua collocazione sistematica, è destinata ad operare soltanto nell’ambito che le è proprio e, dunque, limitatamente all’esercizio dei rimedi impugnatori esperibili in sede endoassociativa. Il procedimento contenzioso attivabile dinanzi a questo Tribunale non integra un terzo grado di giudizio, bensì si configura come arbitrato rituale, soggetto alle regole proprie di questo istituto ed al Codice TNAS che non prevede, in capo al terzo, il potere di dare avvio all’azione arbitrale. Pertanto, sebbene la società ricorrente sia stata riconosciuta quale parte del procedimento sia dinanzi alla Commissione Disciplinare che dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, tale posizione resta delimitata nell’ambito della giustizia endofederale, non potendosi ritenere applicabili in via estensiva ed analogica disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva da intendersi di stretta interpretazione. Sul punto, questo Tribunale ha recentemente precisato che “in carenza nell’ordinamento vigente, di strumenti procedimentali che consentono l’accesso alla giustizia arbitrale da parte dei terzi interessati, che non rientrano nel novero dei soggetti individuati dal Codice quali titolari di posizioni che legittimano alla proposizione dell’istanza arbitrale, i terzi interessati stessi non possono azionare le proprie pretese innanzi a questo Tribunale” (Lodo TNAS, 13/06/2011 – prot. n.1342 del 17 maggio 2011). Il Collegio ritiene, in conclusione, inammissibile l’istanza di arbitrato per difetto di legitimatio ad causam della A.S.G. Nocerina S.r.l., non potendo parte istante assurgere, in questa sede, a soggetto legittimato ad impugnare autonomamente il provvedimento disciplinare adottato dalla F.I.G.C., giungendo financo a richiedere l’irrogazione di una sanzione in sostituzione dell’accusa. La peculiarità e novità della questione trattata può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite. Gli onorari del Collegio arbitrale sono posti a carico di entrambe le parti, con il vincolo di solidarietà, ed il relativo importo è stabilito in misura di € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla A.S.G. Nocerina S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l., del sig. Piero Camilli, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico, in carenza – nel vigente ordinamento – di strumenti procedimentali per l’accesso da parte del terzo al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 2. compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; 3. pone a carico di entrambe le parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico della A.S.G. Nocerina S.r.l. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 12 ottobre 2012 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Piazza F.to Giuseppe Albenzio F.to Giancarlo Armati
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