COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AURORA INDUNO Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 14-10-2012 tra Buguggiate/ Aurora Induno C.U. n. 12 della delegazione di Varese datato 1-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AURORA INDUNO Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 14-10-2012 tra Buguggiate/ Aurora Induno C.U. n. 12 della delegazione di Varese datato 1-11-2012 La società AURORA INDUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PASTORE Antonio sino al 31.12.2013 con l'ammenda di euro 150,00, comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che le sanzioni sono ingiuste, considerato che il PASTORE ha calciato la palla in direzione dell'arbitro, colpendolo alla schiena da oltre 40 metri, che la partita non era stata sospesa e che non sono state proferite frasi discriminatorie, bensì solo irriguardose. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva : il reclamo proposto avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 deve ritenersi inammissibile in quanto non è stato inviato alla squadra avversaria come imposto dall'Art. 33 CGS. L'arbitro donna sentita a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il PASTORE ha calciato il pallone, colpendola alla schiena da una distanza di circa 6/7 metri e di essersi nel frangente girata per evitare di essere colpita al volto. Ha inoltre confermato di essere stata pesantemente insultata dai tifosi della reclamante, con frasi infamanti e discriminatorie. Ha infine confermato che il colpo subito alla schiena in seguito al calcio del pallone da parte del Pastore le ha procurato un dolore momentaneo, senza postumi. Considerata la gravità del comportamento tenuto dal PASTORE, la sanzione merita di essere rimodulata nei suoi confronti come indicato di seguito nella parte dispositiva. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso la sanzione della perdita della gara, RIDUCE la squalifica al calciatore PASTORE Antonio a tutto al 1.7.2013, annulla la sanzione dell'ammenda comminata a PASTORE Antonio, e conferma nel resto il provvedimento impugnato. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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