COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SSD GALBIATESE OGGIONO ARL Camp. Allievi Reg. Gir. B Gara del 07-11-2012 tra Sondrio Calcio SRL / SSD Galbiatese Oggiono ARL C.U. n. 28 del CRL datato 15-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SSD GALBIATESE OGGIONO ARL Camp. Allievi Reg. Gir. B Gara del 07-11-2012 tra Sondrio Calcio SRL / SSD Galbiatese Oggiono ARL C.U. n. 28 del CRL datato 15-11-2012 La società SSD GALBIATESE OGGIONO ARL ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FUMAGALLI Marco per 5 gare - per espressione ingiuriosa e discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario – lamentando come il FUMAGALLI fosse completamente estraneo ai fatti imputatigli, chiedendo l'annullamento della squalifica e la riforma della decisione del GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto dell'arbitro è fonte primaria e privilegiata di prova e pertanto quanto affermato nel reclamo, non trovando alcun fondamento nel rapporto arbitrale, costituisce mera allegazione di parte priva di alcun riscontro probatorio.. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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