F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 11 Dicembre 2012 (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCLOSA Claudio (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) • (nota n. 2486/1034pf08-09/SP/blp del 30.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 11 Dicembre 2012 (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCLOSA Claudio (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) • (nota n. 2486/1034pf08-09/SP/blp del 30.10.2012). Con atto del 30 ottobre 2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Claudio Sclosa, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovato – rispettivamente nella qualità di Socio della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. Sas, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. Sas e della I.F.A. Srl in liquidazione (di cui è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas) – in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti perché finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni. Alla riunione del 29.11.2012, la Procura federale ha chiesto infliggersi la inibizione per mesi 9 (nove) mentre il deferito il rigetto del deferimento o comunque l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza – ma non della inibizione – in misura più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura, ritenendola unita, sotto il vincolo della continuazione, ad altra già inflitta nella precedente stagione sportiva, come verrà poi precisato. La posizione del Sig. Sclosa è stata trattata separatamente dalle altre alle quali era sostanzialmente collegata (Giuseppe BONETTO, Federico BONETTO, Marcello BONETTO, Francesco ROMANO, Giovanni BIA, Vincenzo FERRARA – I.F.A. INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY DI MARCELLO BONETTO & C. Sas, I.F.A. INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY DI GIUSEPPE BONETTO & C. Sas, I.F.A INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY Srl ora in Liquidazione), in ragione dello stralcio disposto per questioni legate alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del deferito. Incardinatosi infine il procedimento disciplinare, il deferito ha contestato qualsiasi forma di responsabilità a sé riferibile eccependo: 1) la violazione del termine di conclusione delle indagini, indicato nel 30.6.2009, con conseguente prescrizione dell’azione disciplinare e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi a tale data; 2) la violazione del termine del 31.12.2010 di conclusione delle indagini e/o intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare; 3) l’infondatezza nel merito del deferimento. Ha quindi concluso per il proscioglimento. In subordine, ha chiesto di vedersi inflitta una sanzione in continuazione con quella di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di sospensione della licenza già applicata con la decisione del 9/5/2012, pubblicata su CU n. 96/CDN - s.s. 2011/2012. Prima di passare al merito del deferimento, è bene chiarire sin da subito l’infondatezza delle eccezioni, rubricate ai nn. I e II con le quali il deferito ha rilevato, sostanzialmente, la perenzione dell’azione disciplinare per la violazione dei termini di conclusione delle indagini. Orbene, il deferimento prende spunto dalle dichiarazioni, riprese da alcuni quotidiani, rilasciate nei primi giorni di aprile 2009 dal Sig. Alessandro Moggi, all’esito del procedimento nel quale è stato riconosciuto responsabile di alcuni fatti aventi indubbia attinenza con quelli per cui oggi si procede. Una volta aperta l’indagine, la Procura federale ha acquisito una serie di atti e documenti, il cui contenuto è stato confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni degli Agenti poi deferiti. Nelle more, il Sig. Moggi, con esposto presentato il 24/6/2009 al quale ha allegato una relazione della Guardia di Finanza confluita nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli, ha rafforzato il contenuto delle dichiarazioni con le quali ha sostanzialmente chiarito che non poteva essere considerato l’unico responsabile delle violazioni contestate, tenuto conto della sistematicità che ne connotava la commissione da parte di moltissimi altri Agenti. In effetti, l’attività di indagine ha consentito di verificare l’esistenza di anomalie risalenti nel tempo ma comunque protrattesi sino ad oggi (basti considerare non solo la data di alcuni fatti ma, altresì, la maturazione della prescrizione per altri e la vicinanza di altri ancora all’apertura dell’indagine con effetti prodottisi anche successivamente alla chiusura della stessa), tanto da determinare, soprattutto alla luce della specificità e chiarezza della relazione della Guardia di Finanza prodotta dal Sig. Moggi nel giugno del 2009, la richiesta di documenti (tabulati e contratti innanzitutto) alla Commissione Agenti che, in effetti, confermava quanto denunciato. Sulla perenzione dell’azione disciplinare ed improcedibilità del deferimento. Tale premessa è stata necessaria in ragione dell’eccezione per cui il deferimento dovrebbe trovare lo sbarramento della novella del CGS del 28.5.2009. Sul punto la CGF (CU 49/CGF 2010/2011 riunione del 31.8.2010) ha posto un definitivo arresto alla questione, oggetto peraltro di precedenti pronunce (CU 11/CDN 2009/2010; CU n. 108/CGF 2009/2010 in relazione al CU n. 88/CGF del 4.12.2009; CU n. 191/CGF 2009/2010 in relazione al CU n. 167/CGF del 25.2.2010), chiarendo che la disciplina entrata in vigore il 28.5.2009 è applicabile anche a fatti anteriori purché il termine precedentemente fissato per lo svolgimento delle indagini non fosse ancora scaduto. Nel caso specifico ed in adesione ai suddetti principi, detto termine doveva considerarsi comunque prorogato dalla novella normativa e, successivamente, da parte della stessa CGF come tempestivamente richiesto dalla Procura federale. Pertanto, le censure formulate non sono fondate, tenuto conto – sempre per come ha avuto modo di chiarire la CGF – che trattasi non di norme sostanziali specificative di nuove fattispecie di illeciti disciplinari o di aggravare le pene corrispondenti o ancora di prolungare o ridurre i termini di prescrizione del “fatto – violazione” o della sanzione irrogata, ma solo di norme che regolamentano l’arco temporale nel quale possono essere svolte le attività di indagine di competenza della Procura federale. Si tratta, quindi, di norme immediatamente applicabili ai processi in corso. Per altro verso, risulta infondata l’eccezione sollevata dalla difesa circa la perenzione dell’azione disciplinare per la violazione del termine del 31.12.2010, data nella quale si sarebbero dovute concludere le indagini. Posto che la proroga, così come concessa dalla Corte di Giustizia, ha differito il termine delle indagini che, alla data suddetta, si sono sostanzialmente concluse, è bene chiarire che il deposito della relazione o del deferimento dopo la scadenza del 31.12.2010, non ne fa venir meno l’efficacia, costituendo gli stessi l’esito e non atti dell’indagine, la cui tempistica è stata invece rispettata. In definitiva, l’azione disciplinare deve essere considerata tempestiva e correttamente esercitata ed il deferimento procedibile. Disciplina del conflitto di interessi nel Regolamento Agenti 2001 e nel Regolamento Agenti 2007 alla luce delle pronunce della CGF, Sezioni Unite, CU 305/CGF 2011/2012 e CU 006/CGF 2012/2013. La fattispecie normativa del conflitto di interessi, come chiarito dalla CGF che, con le pronunce di cui in rubrica, ne ha escluso la punibilità laddove verificatasi sino al 31.1.2007 (ultimo giorno di vigenza del Regolamento Agenti 2001), è stata introdotta, per la prima volta, con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato l’attività dell’agente in maniera innovativa rispetto alla normativa previgente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta all’art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società. Il previgente Regolamento, nel disciplinare le modalità dell’ incarico prevedeva “che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società, solo dopo aver ricevuto incarico scritto”. La disposizione quindi regolava le modalità del conferimento dell’incarico, ma non disciplinava la ipotesi del conflitto di interessi, che è stata, in quanto tale, introdotta in maniera innovativa solo con il regolamento del 2007. Orbene, se, da un lato, la successione di regolamenti nel tempo induce a ritenere che non fosse punibile la condotta avente ad oggetto il conferimento di mandati “plurimi” ad un solo agente sotto la vigenza del REAC 2001, dall’altro, la disciplina transitoria prevista dal REAC 2007, art. 24, co. 4, sancendo che “al termine della stagione sportiva 2006/2007 si risolvono di diritto i rapporti contrattuali tra Agenti e calciatori o tra Agenti e società che siano in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che ricadano nei divieti previsti dall’art. 15” avrebbe potuto far sorgere dei problemi in relazione agli effetti dei mandati conferiti al singolo agente, iniziati sotto la vigenza della normativa 2001, con cessazione nel periodo 1.2.2007 – 30.6.2007 o, addirittura, in epoca ancora successiva, pur in presenza della risoluzione che avrebbe operato di diritto. Tali norme, che appaiono legare il divieto di creazione di conflitto di interessi al momento della stipula, chiariscono invece la valenza antigiuridica della situazione conflittuale per tutta la durata del mandato bilaterale ed hanno un rilievo fondamentale ai fini della determinazione e della natura dell’illecito nelle sue articolazioni temporali. In tal senso, le condotte consumate ed esauritesi prima e sino al 31.1.2007, o comunque entro il 30.6.2007, non possono essere considerate punibili. Non altrettanto può dirsi per le condotte poste in essere a decorrere dal 1.2.2007 o per quelle che, ancorché iniziate sotto la vigenza del precedente regolamento, hanno continuato a produrre effetti dopo la scadenza del termine transitorio del 30.6.2007. Nel caso specifico, questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul sistema che consentiva agli appartenenti di talune Società, legate da evidenti vincoli e delle quali il Sig. Sclosa era accomandatario ed accomandante, di convogliare gli incarichi ed i relativi proventi violando in modo chiaro la normativa contestata. A tale sistema non si è sottratto il deferito il quale non coglie nel segno laddove, con le doglianze espresse al punto IV delle memorie difensive (mancanti invece del III e si ritiene solo per un mero refuso di stampa atteso il collegamento logico esistente tra il contenuto delle pagine, peraltro contraddistinte dalla consecutività dei numeri 4 e 5), assume che il conflitto di interessi non si sarebbe concretizzato, atteso che lo stesso, in qualità di socio accomandante della IFA di G. Bonetto, non avrebbe avuto alcun margine operativo. La valutazione di responsabilità del deferito nella vicenda di cui in oggetto passa dal chiarimento della posizione e dai ruoli rivestiti nelle varie Società e, quindi, del capo di incolpazione. In tal senso sono indicative le dichiarazioni rese dagli altri deferiti ed in particolare dal Sig. Federico Bonetto nel corso dell’audizione del 28.5.2010, laddove precisa che, “non potendo trattare contemporaneamente per la Società di Calcio e per il calciatore rappresentato, utilizziamo gli altri soci delle nostre Società IFA per poter concludere l’eventuale trasferimento/cessione”. Peraltro, tutti gli agenti deferiti – ovviamente ci si riferisce a quelli appartenenti al gruppo IFA – hanno dichiarato di avere indistintamente assunto gli incarichi, cosicché risulta chiara la creazione di una situazione fittizia, nel senso che gli stessi, che condividevano posizioni paritarie anche da un punto di vista di ripartizione delle quote, utilizzavano lo strumento della Società in accomandita diversificando i ruoli al solo fine di garantirsi incarichi bilaterali ed evitare di incorrere nelle relative contestazioni, in modo da eludere la normativa di settore. È chiaro che, in tale ottica, diviene irrilevante la qualifica di socio accomandante in quanto tutti i soci orientavano l’attività delle società ed agivano nel reciproco interesse delle stesse al fine di assicurarsi i proventi degli incarichi, sicché tutti ne condividevano una legale rappresentanza di fatto. Ecco pertanto che l’interpretazione dei fatti che hanno portato al deferimento, che supera il dato puramente letterale della incolpazione, consente di comprendere che ogni agente, ancorché agendo come accomandatario, consentiva un’attribuzione di fatto dei diritti economici anche alle società nelle quali gli stessi risultavano come accomandanti. Conseguentemente, le difese del Sig. Sclosa non possono essere ritenute fondate emergendo la prova che le situazioni di conflitto di interessi assurgevano a sistema dal semplice esame del riepilogo inserito nel deferimento (pagg. 87 – 94). Relativamente, invece, alla natura della sanzione da applicarsi al deferito, non può trovare accoglimento la richiesta dello stesso – attualmente dirigente – di vedersi raggiunto dalla sospensione della licenza atteso, alla luce del fatto che il ruolo attualmente rivestito priverebbe la sanzione della necessaria afflittività. Se la stessa fosse tipizzata ed ancorata in modo assoluto al ruolo rivestito all’epoca della commessa violazione, la sanzione non risponderebbe più ai necessari requisiti di immediatezza temporale e di efficacia e verrebbero inevitabilmente agevolate condotte elusive dell’espiazione. Infine, tenuto conto delle richieste delle parti e delle modalità attraverso le quali si è articolato l’illecito sia per la reiterazione ed il numero delle condotte illecite poste in essere, si ritiene congrua la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei). P.Q.M. Infligge al Sig. Claudio Sclosa la inibizione per mesi 6 (sei).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it