COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. OFFAGNA A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 19 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL TECNICO CACCIA CRISTIANOSEGUITO GARA MONTECCHIO/OFFAGNA DEL 4.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 4.11.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.P. OFFAGNA A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 19 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL TECNICO CACCIA CRISTIANOSEGUITO GARA MONTECCHIO/OFFAGNA DEL 4.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 62 del 4.11.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico CACCIA Cristiano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 19 dicembre 2012 “per atto di violenza, che non portava ad alcuna conseguenza, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. A fine gara.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Offagna A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio allenatore, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
Deduceva la reclamante che al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, il Caccia colpì con una manata, ma del tutto inavvertitamente, uno dei calciatori del Montecchio che, nel concitato finale di gara, era tra quelli che gli avevano dato delle spinte e dei “calcetti”.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al Caccia precisando che lo stesso, con gesto certamente volontario, affrontò un calciatore della squadra avversaria mettendogli le dita negli occhi; nulla, invece, ha potuto riferire in ordine alle provocazioni che, a dire della reclamante, avrebbe subito il proprio allenatore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta al Caccia e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi affrontò un calciatore della squadra avversaria mettendogli le dita negli occhi;
• ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la gravità della condotta posta in essere dal Caccia ed il suo ruolo di allenatore, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento violento ed antisportivo, non consentono l’invocata riduzione.
P.Q.M.
respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.P. Offagna A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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