COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. ORSO 1980 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DONINI ANDREA SEGUITO GARA OLYMPIA CUCCURANO/SANT’ORSO DEL 3.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 7.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. ORSO 1980 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DONINI ANDREA SEGUITO GARA OLYMPIA CUCCURANO/SANT’ORSO DEL 3.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 62 del 7.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DONINI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perchè “espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento minacciava l’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. S. Orso 1980, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara sulla sua espulsione, senza tuttavia mai minacciarlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Donini Andrea: 1) espulsione per doppia ammonizione a seguito di falli di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni offensive e minacciose; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Donini Andrea, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. S. Orso 1980 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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