COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 2/12/2012 HALLEY ASSEMINI 80 – DOLIANOVA CALCIO
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 06.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
• gara del 2/12/2012 HALLEY ASSEMINI 80 - DOLIANOVA CALCIO
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, il relativo
supplemento e rilevato che:
- al 31'del secondo tempo, il calciatore Chiarenza Davide (Halley
Assemini 80) in segno di reazione colpiva con un calcio alla gamba
Ledda Alessio (Dolianova Calcio), reo di averlo precedentemente
sgambettato, il Ledda reagiva a sua volta afferrando per il collo
l'avversario e gettandolo a terra, senza che ai succitati calciatori
venisse notificato alcun provvedimento disciplinare:
- il dirigente Pintus Pietro Paolo (Halley Assemini 80), svolgente
mansioni di assistente di parte, entrava sul terreno di gioco e
colpiva con uno schiaffo il calciatore Ledda Alessio della squadra
avversaria senza che a suo carico venisse assunto alcun provvedimento;
- a questo punto si scatenava un parapiglia, nel contesto del quale i
calciatori Cannavera Matteo (Dolianova Calcio) e Memet Tonut Nicu
(Halley Assemini 80) si colpivano reciprocamente con un calcio; il
calciatore Congiu Alessandro (Dolianova Calcio) colpiva con una manata
il calciatore Salis Andrea (Halley Assemini), che reagiva con una
spallata; il calciatore Coiana Alberto (Dolianova Calcio) dava una
manata sul braccio al calciatore Deiana Alessio (Halley Assemini 80)
che colpiva a sua volta l'avversario con una manata al torace, senza
che ai succitati calciatori venisse notificato alcun provvedimento
disciplinare;
- inoltre, i calciatori Puddu Daniele, Massa Roberto (entrambi del
Dolianova Calcio), Stara Edoardo e Pintus Luca (ambedue della Halley
Assemini 80) secondo la relazione arbitrale si afferravano e
strattonavano, senza che nell'indeterminata descrizione venissero
chiaramente definiti gli individui autori e oggetto della
summenzionata azione;
- che, come si evince dagli atti ufficiali, la partita, sul risultato
di 3-0 in favore della Halley Assemini 80, sarebbe dovuta proseguire
per altri 9 minuti più eventuale recupero;
- che l'arbitro, in assenza di espliciti provvedimenti, ritenendo
espulsi sei calciatori per squadra - senza peraltro indicare
individualmente in referto il provvedimento a carico di ognuno di essi
, invero protagonisti di comportamenti di diversa entità e natura-
con la conseguenza che le società Halley Assemini 80 e Dolianova
Calcio si sarebbero trovate con un numero insufficiente di giocatori
validamente partecipanti, decretava la fine della gara senza
notificare, come si evince dagli atti ufficiali, i provvedimenti
assunti nè ai giocatori nè ai capitani delle squadre neanche quando le
stesse avevano fatto rientro negli spogliatoi;
- ritenuto per quanto sopra esposto che l'arbitro abbia
ingiustificatamente decretato anticipatamente la fine della gara, non
avendo notificato, nè durante la partita nè nelle fasi immediatamente
successive i provvedimenti disciplinari, neppure ai due calciatori rei
di reciproche scorrettezze precedentemente al verificarsi della rissa
sopra descritta, senza che emergessero condizioni ostative in merito,
tali da mettere in pericolo l'incolumità del direttore di gara, il
quale non era oggetto delle intemperanze degli atleti in campo, che
peraltro vanno proporzionalmente valutate nella loro non eccezionale
gravità, seppur censurabili; ciò anche in considerazione del fatto che
lo stesso arbitro riferisce di essere stato in grado di comunicare ai
due capitani la sospensione della gara e che non appaiono esser state
esperite particolari misure atte a sedare l'alterco e a permettere la
ripresa del gioco, nemmeno con la richiesta di collaborazione da parte
degli stessi capitani e dei dirigenti presenti in panchina;
P.Q.M e non emergendo pertanto i presupposti oggettivi per
l'interruzione della partita;
- visto l'art. 17 comma 4 del C.G.S.; ritenuti comunque meritevoli di
sanzioni i comportamenti descritti a carico dei sotto notati
tesserati,
DELIBERA
-la ripetizione della gara Halley Assemini 80/Dolianova Calcio
demandando al Comitato Regionale Sardegna di fissarne la data;
-di squalificare per 2 gare effettive i calciatori Ledda Alessio,
Cannavera Matteo (entrambi del Dolianova Calcio) e i calciatori
Chiarenza Davide e Memet Tonut Nicu (entrambi della Halley Assemini
80);
- di squalificare per 1 gara effettiva i giocatori Congiu Alessandro,
Coiana Alberto (entrambi del Dolianova Calcio) e i calciatori Salis
Andrea e Deiana Alessio (entrambi della Halley Assemini 80);
-di ammonire i calciatori Puddu Daniele, Massa Roberto (entrambi del
Dolianova Calcio), Stara Edoardo e Pintus Luca (entrambi della Halley
Assemini 80);
-di inibire il dirigente Pintus Pietro Paolo (Halley Assemini 80) a
tutto il 07/02/2013.
