COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 2/12/2012 HALLEY ASSEMINI 80 – DOLIANOVA CALCIO

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 06.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 2/12/2012 HALLEY ASSEMINI 80 - DOLIANOVA CALCIO Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, il relativo supplemento e rilevato che: - al 31'del secondo tempo, il calciatore Chiarenza Davide (Halley Assemini 80) in segno di reazione colpiva con un calcio alla gamba Ledda Alessio (Dolianova Calcio), reo di averlo precedentemente sgambettato, il Ledda reagiva a sua volta afferrando per il collo l'avversario e gettandolo a terra, senza che ai succitati calciatori venisse notificato alcun provvedimento disciplinare: - il dirigente Pintus Pietro Paolo (Halley Assemini 80), svolgente mansioni di assistente di parte, entrava sul terreno di gioco e colpiva con uno schiaffo il calciatore Ledda Alessio della squadra avversaria senza che a suo carico venisse assunto alcun provvedimento; - a questo punto si scatenava un parapiglia, nel contesto del quale i calciatori Cannavera Matteo (Dolianova Calcio) e Memet Tonut Nicu (Halley Assemini 80) si colpivano reciprocamente con un calcio; il calciatore Congiu Alessandro (Dolianova Calcio) colpiva con una manata il calciatore Salis Andrea (Halley Assemini), che reagiva con una spallata; il calciatore Coiana Alberto (Dolianova Calcio) dava una manata sul braccio al calciatore Deiana Alessio (Halley Assemini 80) che colpiva a sua volta l'avversario con una manata al torace, senza che ai succitati calciatori venisse notificato alcun provvedimento disciplinare; - inoltre, i calciatori Puddu Daniele, Massa Roberto (entrambi del Dolianova Calcio), Stara Edoardo e Pintus Luca (ambedue della Halley Assemini 80) secondo la relazione arbitrale si afferravano e strattonavano, senza che nell'indeterminata descrizione venissero chiaramente definiti gli individui autori e oggetto della summenzionata azione; - che, come si evince dagli atti ufficiali, la partita, sul risultato di 3-0 in favore della Halley Assemini 80, sarebbe dovuta proseguire per altri 9 minuti più eventuale recupero; - che l'arbitro, in assenza di espliciti provvedimenti, ritenendo espulsi sei calciatori per squadra - senza peraltro indicare individualmente in referto il provvedimento a carico di ognuno di essi , invero protagonisti di comportamenti di diversa entità e natura- con la conseguenza che le società Halley Assemini 80 e Dolianova Calcio si sarebbero trovate con un numero insufficiente di giocatori validamente partecipanti, decretava la fine della gara senza notificare, come si evince dagli atti ufficiali, i provvedimenti assunti nè ai giocatori nè ai capitani delle squadre neanche quando le stesse avevano fatto rientro negli spogliatoi; - ritenuto per quanto sopra esposto che l'arbitro abbia ingiustificatamente decretato anticipatamente la fine della gara, non avendo notificato, nè durante la partita nè nelle fasi immediatamente successive i provvedimenti disciplinari, neppure ai due calciatori rei di reciproche scorrettezze precedentemente al verificarsi della rissa sopra descritta, senza che emergessero condizioni ostative in merito, tali da mettere in pericolo l'incolumità del direttore di gara, il quale non era oggetto delle intemperanze degli atleti in campo, che peraltro vanno proporzionalmente valutate nella loro non eccezionale gravità, seppur censurabili; ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso arbitro riferisce di essere stato in grado di comunicare ai due capitani la sospensione della gara e che non appaiono esser state esperite particolari misure atte a sedare l'alterco e a permettere la ripresa del gioco, nemmeno con la richiesta di collaborazione da parte degli stessi capitani e dei dirigenti presenti in panchina; P.Q.M e non emergendo pertanto i presupposti oggettivi per l'interruzione della partita; - visto l'art. 17 comma 4 del C.G.S.; ritenuti comunque meritevoli di sanzioni i comportamenti descritti a carico dei sotto notati tesserati, DELIBERA -la ripetizione della gara Halley Assemini 80/Dolianova Calcio demandando al Comitato Regionale Sardegna di fissarne la data; -di squalificare per 2 gare effettive i calciatori Ledda Alessio, Cannavera Matteo (entrambi del Dolianova Calcio) e i calciatori Chiarenza Davide e Memet Tonut Nicu (entrambi della Halley Assemini 80); - di squalificare per 1 gara effettiva i giocatori Congiu Alessandro, Coiana Alberto (entrambi del Dolianova Calcio) e i calciatori Salis Andrea e Deiana Alessio (entrambi della Halley Assemini 80); -di ammonire i calciatori Puddu Daniele, Massa Roberto (entrambi del Dolianova Calcio), Stara Edoardo e Pintus Luca (entrambi della Halley Assemini 80); -di inibire il dirigente Pintus Pietro Paolo (Halley Assemini 80) a tutto il 07/02/2013.
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