COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. STINTINO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 29.11.2012. Gara Stintino / Plubium Ploaghe del 25.11.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C.D. STINTINO (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 29.11.2012.
Gara Stintino / Plubium Ploaghe del 25.11.2012.
La Società Stintino ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato il calciatore Frau Francesco perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento ironizzava sull’operato dell’arbitro e lo colpiva con una manata sul braccio”.
La Società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, affermando che il calciatore si sarebbe limitato ad una reazione scomposta al provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dell’arbitro, senza commettere alcun atto di violenza.
Dalla lettura del referto arbitrale si rileva che effettivamente da parte del Frau vi è stata una vivace protesta con linguaggio scurrile, ma nessun atto rivolto a colpire il direttore di gara, non potendosi considerare tale il fatto di aver toccato con la mano il braccio sinistro di quest’ultimo per richiamare la sua attenzione.
La Commissione ritiene pertanto che il reclamo debba essere accolto, riducendo la squalifica a due giornate, sanzione certamente più adeguata all’effettiva gravità dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Frau Francesco da quattro a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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