COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 41/A A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT), avverso la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 – – Gara 1^ categoria girone E Cometa Biancavilla / Atletico Pedara del 03/11/2012 – C.U. n° 186 del 15/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 41/A A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT), avverso la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 - – Gara 1^ categoria girone E Cometa Biancavilla / Atletico Pedara del 03/11/2012 - C.U. n° 186 del 15/11/2012. La A.P.D. Atletico Pedara, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione sopra indicata, resa dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, qui molto in sintesi, “che l'arbitro al momento dell'ingresso in campo dell'assistente sig. Ponzo Salvatore, non ha comunicato alla squadra ospite di sostituire l'assistente di parte come previsto dalla regola 6”. Sostiene inoltre la contraddittorietà del referto arbitrale, laddove il direttore di gara annota di essersi accorto dell'ingresso in campo dell'assistente sig. Ponzo Salvatore solo all'atto della compilazione del referto, pur dichiarando che il posto di assistente veniva lasciato “ad un altro componente della panchina”. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, rileva che l'arbitro, alla voce varie, dichiara che “alla compilazione del referto mi sono reso conto che l'assistente di parte Ponzo Salvatore dell'Atletico Pedara al 31° del secondo tempo sostituiva un compagno di gioco, lasciando il posto di assistente ad un altro componente della panchina”. La sostituzione risulta regolarmente annotata tanto in referto che nello statino consegnato a fine gara ad entrambe le società e da queste regolarmente sottoscritto e non risulta contestata dalla appellante. Orbene, ai sensi della regola 6 del regolamento del gioco del calcio - decisioni ufficiali FIGC - assistente di parte - al n° 4 è espressamente stabilito che “un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore”. Per la qualcosa la A.P.D. Atletico Pedara ha fatto partecipare alla gara, per oltre 15 minuti, un calciatore non avente titolo a prendervi parte. Il fatto che alla irregolare sostituzione e partecipazione dell'assistente di parte alla gara possa avere fatto seguito un periodo di gioco di oltre 15 minuti senza assistente (come afferma l'appellante ma non l'arbitro che, sia pure senza fornire ulteriori dettagli, indica invece la presenza di un altro componente della panchina quale assistente di parte), non può porre nel nulla l'iniziale irregolarità commessa della A.P.D. Atletico Pedara. Così come non esclude l'irregolarità di che trattasi il mancato intervento del direttore di gara, che si è limitato, come egli stesso dichiara, ad annotare la sostituzione effettuata dalla società appellante al 31° del 2° tempo. P.Q.M. Dispone respingersi l'appello come sopra proposto; Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata (€ 130,00).
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