COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 44/A A.S.D. NUOVA NISCEMI (CL), avverso ripetizione gara Nuova Niscemi/Eurosport Avola del 31/10/2012 Campionato II° Categoria Girone I – C.U. N° 186 del 15/11//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 44/A A.S.D. NUOVA NISCEMI (CL), avverso ripetizione gara Nuova Niscemi/Eurosport Avola del 31/10/2012 Campionato II° Categoria Girone I – C.U. N° 186 del 15/11//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Nuova Niscemi, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante lamenta la mancata notificazione dei motivi di reclamo da parte dell’A.S.D. Eurosport Avola, con cui aveva chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore con conseguente ripetizione della gara, per cui chiede che il reclamo “de quo” venga dichiarato inammissibile con conseguente declaratoria di perdita della gara per mancata presentazione della predetta società. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo inoltrato dall’A.S.D. Eurosport Avola risulta comunicato all’A.S.D. Nuova Niscemi presso il sig. Gagliano Giacomo Via Nino Martoglio 22 Niscemi. Di contro secondo quanto risulta dalla scheda di censimento relativa alla stagione sportiva 2012/2013 tutta la corrispondenza inerente la società A.S.D. Nuova Niscemi deve essere inoltrata presso il sig. Pepi Francesco (il quale risulta essere il Presidente della Società) Via Garibaldi n.164 Niscemi. Detto recapito, peraltro, risulta pubblicato sul C.U. n.100 del 1 ottobre 2012. Da quanto sopra l’impugnazione proposta deve trovare accoglimento in quanto la mancata regolare comunicazione alla controparte del reclamo ne determina l’automatica inammissibilità, con la conseguenza che deve essere assegnata gara perduta per 0 -3 alla società A.S.D. Eurosport Avola, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia. Deve inoltre disporsi la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale in relazione agli ulteriori provvedimenti di sua competenza e scaturenti dal rapporto dell’arbitro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie l’appello e per l’effetto assegna gara perduta per 0 – 3 alla società ASD Eurosport Avola a cui infligge la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per gli ulteriori provvedimenti. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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