COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 45/A A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso l’inibizione del sig. Sanvito Salvatore a svolgere ogni attività fino al 05/12/2012 e la squalifica per cinque gare al calciatore Di Franco Giovanni – gara Campionato I° Categoria Girone H Casteltermini/Real Suttano del 11/11/2012 – C.U. N° 186 del 15/11//2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Appello n° 45/A
A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso l’inibizione del sig. Sanvito Salvatore a svolgere ogni attività fino al 05/12/2012 e la squalifica per cinque gare al calciatore Di Franco Giovanni - gara Campionato I° Categoria Girone H Casteltermini/Real Suttano del 11/11/2012 – C.U. N° 186 del 15/11//2012.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Casteltermini, in persona del suo Segretario delegato alla firma, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante chiede la riduzione delle sanzioni applicate ai propri tesserati in quanto non congrue in relazione ai comportamenti posti in essere dagli stessi.
Preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda l’inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore in quanto, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b), non sono impugnabili le sanzioni a carico dei dirigenti fino ad un mese.
Per quanto attiene alla squalifica del calciatore Di Franco Giovanni la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evidenzia che il calciatore in questione, espulso al 40’ del 2° t., al termine della gara afferrava l’arbitro per la divisa all’altezza del petto e lo strattonava con violenza.
Da quanto sopra la sanzione come irrogata appare congrua e non suscettibile di riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore Di Franco Giovanni in danno dell’arbitro.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il proposto appello.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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